Art. 2.
  L'art. 3  del  citato  decreto  ministeriale  27  gennaio  1997  e'
sostituito dal seguente:
  "Ferme  restando  le  disposizioni  vigenti relative alle esenzioni
fiscali in materia di debito  pubblico,  relativamente  al  pagamento
degli  interessi  e al rimborso del capitale che verra' effettuato in
unica soluzione il 1 febbraio 2007, ai buoni emessi con  il  presente
decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1 aprile
1996, n.  239.
  Per  quanto  riguarda  i  titoli al portatore, i suddetti pagamenti
verranno effettuati arrotondando, se necessario,  alle  5  lire  piu'
vicine,  per  eccesso  o  per  difetto,  a  seconda  che si tratti di
frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo
relativo al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore dei pagamenti
relativi agli altri tagli verra' determinato  per  moltiplicazione  o
per  divisione  -  utilizzando,  se del caso, il medesimo criterio di
arrotondamento sopra illustrato - sulla base  dell'importo  afferente
al suddetto taglio teorico.
  Per  quanto  riguarda  i  titoli  nominativi,  i medesimi pagamenti
verranno effettuati con le modalita' di arrotondamento  indicate  nel
precedente  comma  e  con  riferimento al minimo iscrivibile nel Gran
libro del debito pubblico. I pagamenti relativi ai titoli  nominativi
di  capitale  nominale  multiplo  del  minimo  iscrivibile, verrannno
determinati per  moltiplicazione  del  valore  relativo  allo  stesso
minimo iscrivibile.
  Ai  sensi  dell'art.  11,  secondo  comma,  del  richiamato decreto
legislativo  n.  239  del  1996,  nel  caso   di   riapertura   delle
sottoscrizioni  dell'emissione  di  cui  al presente decreto, ai fini
dell'applicazione dell'imposta sostitutiva  di  cui  all'art.  2  del
medesimo  provvedimento  legislativo  alla differenza fra il capitale
nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione,  il
prezzo  di  riferimento  rimane  quello di aggiudicazione della prima
tranche del prestito.
  La riapertura della presente emissione potra'  avvenire  anche  nel
corso  degli anni successivi a quello in corso, in tal caso l'importo
relativo  concorrera'  al  raggiungimento  del  limite   massimo   di
indebitamento previsto per gli anni stessi.".