Art. 2.
  I requisiti specifici da rispettare sono:
    a)  le  piante  devono essere materiale di moltiplicazione, sotto
forma di gemme dormienti, delle seguenti varieta':
    Babic
    Plavaz Mali
    Plavina
    Debit
    Kuc
    Marastina
    Gilovca
    Zlatarica
    Biastina
    Krvatica
    b) le gemme devono essere:
    raccolte da materiale di  moltiplicazione  coltivato  in  vigneti
ufficialmente   registrati.   Gli  elenchi  dei  vigneti  registrati,
notificati  alla  Commissione  U.E.  e  al  Ministero  delle  risorse
agricole  alimentari  e forestali, devono inoltre comprendere il nome
delle varieta', il numero di file  piantate  per  ogni  varieta',  il
numero di piante per fila in ciascun vigneto;
    adeguatamente   imballate,  con  imballaggio  reso  riconoscibile
tramite un contrassegno che  consenta  l'identificazione  del  vivaio
registrato e della varieta';
    accompagnate  da  un  certificato  fitosanitario rilasciato dalle
autorita' fitosanitarie competenti, al fine di  accertare  che  siano
indenni dai seguenti organismi nocivi:
     - Dactulosphaira vitifoliae (Fitch);
     - Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.
     - Grapevine flavescence dore'e MLO;
     - Xylella fastidiosa (Well et Raju);
     - Trechispora brinkmannii (Bresad. Rogers;
     - Tobacco ringspot virus (maculatura anulare del tabacco);
     - Tomato ringspot virus (maculatura anulare del pomodoro);
     - Blueberry leaf mottle virus;
     - Peach rosette mosaic virus.
  Nella  "dichiarazione  supplementare" del certificato fitosanitario
deve essere indicato: "la presente partita e' conforme  ai  requisiti
previsti dal presente decreto";
    c)  gli  organismi  fitosanitari  ufficiali della Croazia e della
Slovenia devono garantire l'identita' delle gemme dal  momento  della
raccolta,  di  cui alla lettera b) primo trattino, fino al carico per
l'esportazione.