Art. 2. I requisiti specifici da rispettare sono: a) le piante devono essere materiale di moltiplicazione, sotto forma di gemme dormienti, delle seguenti varieta': Babic Plavaz Mali Plavina Debit Kuc Marastina Gilovca Zlatarica Biastina Krvatica b) le gemme devono essere: raccolte da materiale di moltiplicazione coltivato in vigneti ufficialmente registrati. Gli elenchi dei vigneti registrati, notificati alla Commissione U.E. e al Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, devono inoltre comprendere il nome delle varieta', il numero di file piantate per ogni varieta', il numero di piante per fila in ciascun vigneto; adeguatamente imballate, con imballaggio reso riconoscibile tramite un contrassegno che consenta l'identificazione del vivaio registrato e della varieta'; accompagnate da un certificato fitosanitario rilasciato dalle autorita' fitosanitarie competenti, al fine di accertare che siano indenni dai seguenti organismi nocivi: - Dactulosphaira vitifoliae (Fitch); - Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. - Grapevine flavescence dore'e MLO; - Xylella fastidiosa (Well et Raju); - Trechispora brinkmannii (Bresad. Rogers; - Tobacco ringspot virus (maculatura anulare del tabacco); - Tomato ringspot virus (maculatura anulare del pomodoro); - Blueberry leaf mottle virus; - Peach rosette mosaic virus. Nella "dichiarazione supplementare" del certificato fitosanitario deve essere indicato: "la presente partita e' conforme ai requisiti previsti dal presente decreto"; c) gli organismi fitosanitari ufficiali della Croazia e della Slovenia devono garantire l'identita' delle gemme dal momento della raccolta, di cui alla lettera b) primo trattino, fino al carico per l'esportazione.