Art. 4.
  Le  gemme  importate  devono  essere  innestate su portinnesti e il
materiale innestato deve  essere  successivamente  piantato  soltanto
nelle aziende autorizzate.
  Dette gemme devono essere innestate al tavolo e le piante innestate
devono   essere   successivamente  messe  a  dimora  e  coltivate  in
appezzamenti  appartenenti  alle  aziende  autorizzate,  ove   devono
rimanere   sino   al   1998   allorche'  saranno  trasferite  ad  una
destinazione  extracomunitaria.  I  servizi  fitosanitari   regionali
provvederanno a distruggere le eventuali piante non trasferite.
  Nel  periodo  di  crescita  successivo  all'importazione, le piante
innestate  devono  essere  sottoposte  ad  intervalli   regolari   ad
ispezione  visiva  per  accertare l'assenza degli organismi nocivi di
cui trattasi.
  Le piante che nel corso delle ispezioni  e  degli  esami  non  sono
risultate  indenni  dagli organismi nocivi, di cui all'art. 2, devono
essere immediatamente distrutte.