Art. 4. Le gemme importate devono essere innestate su portinnesti e il materiale innestato deve essere successivamente piantato soltanto nelle aziende autorizzate. Dette gemme devono essere innestate al tavolo e le piante innestate devono essere successivamente messe a dimora e coltivate in appezzamenti appartenenti alle aziende autorizzate, ove devono rimanere sino al 1998 allorche' saranno trasferite ad una destinazione extracomunitaria. I servizi fitosanitari regionali provvederanno a distruggere le eventuali piante non trasferite. Nel periodo di crescita successivo all'importazione, le piante innestate devono essere sottoposte ad intervalli regolari ad ispezione visiva per accertare l'assenza degli organismi nocivi di cui trattasi. Le piante che nel corso delle ispezioni e degli esami non sono risultate indenni dagli organismi nocivi, di cui all'art. 2, devono essere immediatamente distrutte.