IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto il decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro della pubblica, istruzione del 23 aprile 1992, recante disposizioni generali per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonche' per la durata e la conclusione dei corsi stessi; Considerato che gli esami regolati dalla presente ordinanza, essendo abilitanti all'esercizio delle professioni di odontotecnico e di ottico, hanno la particolare finalita' di verificare oltre al livello di formazione generale raggiunto il grado di professionalita' specifica degli allievi; Visto il regio decreto-legge 16 maggio 1940, n. 417, convertito nella legge 25 giugno 1940, n. 854, e l'art. 205, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che attribuiscono al Ministro della pubblica istruzione il potere di disciplinare, con propria ordinanza, le modalita' di svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole di ogni ordine e grado; Ordina: Art. 1. Gli esami di abilitazione si svolgono secondo le modalita' di cui ai seguenti articoli.