Art. 2.
                Modalita' di svolgimento degli esami
 A) Prove strutturate e scrutinio.
  1. Prima del termine delle lezioni, i  docenti,  sulla  base  delle
scelte  operate  in  precedenza dal consiglio di classe, sottopongono
gli alunni della quinta classe a una serie  di  prove  strutturate  o
semistrutturate   al   fine  di  verificare  il  conseguimento  degli
obiettivi cognitivi e formativi individuati nelle diverse discipline.
  2. Tali prove sono, preferibilmente, pluridisciplinari e vertono su
materie sia dell'area comune che dell'area di indirizzo.
  3. Nel periodo indicato, in relazione all'impegno dei docenti nelle
classi  interessate  agli  esami,  l'orario  scolastico  puo'  subire
modificazioni con provvedimento del capo d'istituto.
  4.  Lo scrutinio costituisce la prima parte della valutazione e da'
diritto fino a quaranta punti.
  5. Il consiglio di classe valuta il livello di formazione  generale
e il grado di preparazione raggiunti dagli alunni in base ai seguenti
elementi:
   1) il curriculum scolastico;
   2) il risultato delle prove strutturate o semistrutturate;
   3) l'assiduita' nella frequenza;
   4)   l'attivita'   di   stage   in   azienda   che,   per  le  sue
caratteristiche, possa configurarsi come attivita' didattica.
  6. Lo scrutinio si  conclude  con  la  formulazione,  per  ciascuna
materia,  di  un  giudizio  analitico sul profitto conseguito durante
l'anno scolastico e nelle prove strutturate o semistrutturate  finali
e di un giudizio sintetico che motivi l'ammissione del candidato alla
seconda  fase  della  valutazione  nonche'  di  un  voto  espresso in
centesimi.
  Tale giudizio e' deliberato dal consiglio di  classe  verficata  la
sufficienza in tutte le materie.
  7. La valutazione espressa nello scrutinio vale anche come giudizio
di ammissione all'esame di maturita'.
 B) Prove d'esame.
  1.  L'esame  di  abilitazione  costituisce  la  seconda  fase della
valutazione  finale  e  tende  a  misurare,  attraverso  due   prove,
l'acquisizione  delle  conoscenze,  delle abilita' e delle competenze
richieste per la professione di ottico e di odontotecnico.
  2. La prova scritta tende a verificare le competenze del  candidato
nell'ambito delle discipline professionalizzanti attraverso una prova
multidisciplinare  che  accerti  la  capacita'  di  finalizzare  tali
discipline all'esercizio della professione.
  3. La  prova  pratica  e'  finalizzata  ad  accertare  le  abilita'
professionali.  Il  candidato  deve eseguire una prova pratica che si
presenti come un problema  aperto  che  gli  consenta  di  dimostrare
abilita' di decisione, capacita' di scelta di soluzioni e abilita' di
realizzazione pratica.
  La prova, a discrezione della commissione, puo' durare da un minimo
di otto ore ad un masssimo di tre giorni.
  4.  Dopo  le  due  prove  il  candidato sostiene un colloquio sulle
discipline oggetto di insegnamento nell'ultimo anno di corso.
  5.  La  valutazione  nel  colloquio  si  esprime con un giudizio su
ciascuna disciplina e un voto finale unico sul complesso delle  prove
orali.
  6.  Al  termine  dell'esame  la  commissione ha a disposizione, per
questa seconda fase della  valutazione  finale,  sessanta  punti  che
vanno sommati a quelli assegnati all'alunno nella fase di scrutinio.
  7.   L'alunno   risulta   abilitato  quando  riporta  un  punteggio
complessivo di almeno sessanta punti su cento.