Art. 4.
                      Commissione esaminatrice
  1. La commissione per la seconda fase dell'esame e' costituita  dal
consiglio  della  classe  quinta,  integrato da un rappresentante del
Ministero della sanita', da un rappresentante delle  associazioni  di
categoria e da un rappresentante della regione e viene presieduta dal
preside.
  2.   La   commissione  e'  nominata  dal  preside  dell'istituto  e
comunicata al provveditore agli studi.
  3. La commissione al completo decide le prove da assegnare, la loro
durata e il peso che ciascuna di  esse  deve  avere  nell'ambito  dei
sessanta  punti  a  disposizione nelle prove della seconda fase della
valutazione finale.
  4.  Ogni  singola  prova  dovra'  svolgersi  separatamente  con  la
commissione   presente  al  completo,  fatte  salve  le  deroghe  che
prevedono una turnazione  dei  componenti  della  commissione  stessa
durante  lo  svolgimento  della prova scritta e della prova pratica e
l'articolazione in sottocommissioni nello svolgimento del colloquio.