Art. 4. Commissione esaminatrice 1. La commissione per la seconda fase dell'esame e' costituita dal consiglio della classe quinta, integrato da un rappresentante del Ministero della sanita', da un rappresentante delle associazioni di categoria e da un rappresentante della regione e viene presieduta dal preside. 2. La commissione e' nominata dal preside dell'istituto e comunicata al provveditore agli studi. 3. La commissione al completo decide le prove da assegnare, la loro durata e il peso che ciascuna di esse deve avere nell'ambito dei sessanta punti a disposizione nelle prove della seconda fase della valutazione finale. 4. Ogni singola prova dovra' svolgersi separatamente con la commissione presente al completo, fatte salve le deroghe che prevedono una turnazione dei componenti della commissione stessa durante lo svolgimento della prova scritta e della prova pratica e l'articolazione in sottocommissioni nello svolgimento del colloquio.