Art. 5.
                 Raccordo con gli esami di maturita'
  1. Al fine di assicurare la coerenza tra  la  valutazione  espressa
nell'esame  di abilitazione e la valutazione nell'esame di maturita',
gli esiti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e  nelle
singole   discipline   oggetto  di  colloquio  sono  comunicati  alla
commissione degli esami di  maturita'  (crediti  formativi),  che  ne
tiene conto nella valutazione delle prove di quest'ultimo esame e nel
giudizio di maturita', ai sensi dell'art. 197, tredicesimo comma, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
  2.   Il   mancato   conseguimento  dell'abilitazione  non  preclude
l'ammissione  all'esame  di  maturita',  ove  la  prima  parte  della
valutazione-scrutinio,  che  vale  anche  come giudizio di ammissione
all'esame di maturita', sia stata positiva.