Art. 5. Raccordo con gli esami di maturita' 1. Al fine di assicurare la coerenza tra la valutazione espressa nell'esame di abilitazione e la valutazione nell'esame di maturita', gli esiti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nelle singole discipline oggetto di colloquio sono comunicati alla commissione degli esami di maturita' (crediti formativi), che ne tiene conto nella valutazione delle prove di quest'ultimo esame e nel giudizio di maturita', ai sensi dell'art. 197, tredicesimo comma, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 2. Il mancato conseguimento dell'abilitazione non preclude l'ammissione all'esame di maturita', ove la prima parte della valutazione-scrutinio, che vale anche come giudizio di ammissione all'esame di maturita', sia stata positiva.