Art. 6.
           Candidati privatisti - Abbreviazione del corso
  1. I candidati privatisti, coerentemente con  quanto  previsto  per
gli  alunni interni e al fine della applicazione di uguali criteri di
valutazione, sono sottoposti a  una  serie  di  prove  strutturate  o
semistrutturate  al  fine  di  verificare il possesso degli obiettivi
cognitivi e formativi individuati nelle diverse discipline.
  2.  I  candidati  privatisti  per  l'ammissione   agli   esami   di
abilitazione  devono  essere  in possesso del diploma di qualifica di
operatore meccanico del settore odontotecnico o  del  settore  ottico
nonche'  documentare  di  aver  svolto attivita' lavorativa ovvero di
aver frequentato un corso  di  formazione  professionale  autorizzato
dalla regione attinente alla relativa arte ausiliaria.
  L'attivita'  lavorativa  deve  essere  tale  che possa considerarsi
sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione pratica che gli
alunni ricevono attraverso le esercitazioni svolte  durante  l'ultimo
biennio.
  3.  I  candidati, che hanno compiuto o compiano nell'anno solare il
ventitreesimo anno di eta', sono esentati dal presentare  il  diploma
di qualifica.
  4.  I  candidati  privatisti  sostengono  il  colloquio anche sulle
materie degli anni precedenti l'ultimo, in  relazione  al  titolo  di
studio posseduto.
  5.   Sono  sede  degli  esami  di  abilitazione,  per  i  candidati
privatisti, solo gli istituti professionali statali o pareggiati, nei
quali sia attivato l'indirizzo di odontotecnico o di ottico.
  6. Non sono ammesse abbreviazioni del corso di  studi  per  merito,
obblighi  di  leva  ne'  l'ammissione agli esami per recupero di anni
scolastici,  in  considerazione  della  specificita'   del   percorso
formativo e delle finalita' dell'esame.