Art. 6. Candidati privatisti - Abbreviazione del corso 1. I candidati privatisti, coerentemente con quanto previsto per gli alunni interni e al fine della applicazione di uguali criteri di valutazione, sono sottoposti a una serie di prove strutturate o semistrutturate al fine di verificare il possesso degli obiettivi cognitivi e formativi individuati nelle diverse discipline. 2. I candidati privatisti per l'ammissione agli esami di abilitazione devono essere in possesso del diploma di qualifica di operatore meccanico del settore odontotecnico o del settore ottico nonche' documentare di aver svolto attivita' lavorativa ovvero di aver frequentato un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione attinente alla relativa arte ausiliaria. L'attivita' lavorativa deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione pratica che gli alunni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante l'ultimo biennio. 3. I candidati, che hanno compiuto o compiano nell'anno solare il ventitreesimo anno di eta', sono esentati dal presentare il diploma di qualifica. 4. I candidati privatisti sostengono il colloquio anche sulle materie degli anni precedenti l'ultimo, in relazione al titolo di studio posseduto. 5. Sono sede degli esami di abilitazione, per i candidati privatisti, solo gli istituti professionali statali o pareggiati, nei quali sia attivato l'indirizzo di odontotecnico o di ottico. 6. Non sono ammesse abbreviazioni del corso di studi per merito, obblighi di leva ne' l'ammissione agli esami per recupero di anni scolastici, in considerazione della specificita' del percorso formativo e delle finalita' dell'esame.