(all. 1 - art. 1)
    Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini
 a denominazione di origine controllata "Malvasia di Casorzo d'Asti"
                               Art. 1.
   La denominazione di origine controllata "Casorzo" o  "Malvasia  di
Casorzo"  e'  riservata  ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dai presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
   La denominazione di cui all'articolo 1 e' riservata ai vini rossi,
rosati e passiti ottenuti dalle uve provenienti da  vigneti  composti
nell'ambito  aziendale  per  almeno  il  90%  dal vitigno Malvasia di
Casorzo; per il complessivo rimanente possono concorrere  da  soli  o
congiuntamente  le  uve  provenienti  dai vitigni Freisa, Grignolino,
Barbera e varieta' di uve aromatiche raccomandate o autorizzate nelle
province di Asti ed Alessandria.
   La zona  di  produzione  del  vino  di  cui  all'art.1  e'  quella
delimitata dal decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968
e comprende in tutto o in parte i territori dei seguenti comuni:
    provincia di Asti: Casorzo, Grana, Grazzano;
    provincia   di   Alessandria:   Vignale   Monferrato,  Altavilla,
Ottiglio, Grazzano, Badoglio, Olivola.
   Tale zona e' cosi' delimitata: da Nord verso Sud, parallelo 37,70,
presso la "C" di Cascina Volverio, si segue il confine fra  i  comuni
di  Grazzano  Badoglio e Ottiglio per circa 400 m (Meridiano 47,4) si
risale verso Nord-Ovest percorrendo la campestre che passa nei pressi
di Cascina Polanello (q. 216) e Conceria. Arrivati  al  bivio  presso
l'attuale  ultima  casa dell'abitato di Grazzano Badoglio si svolta a
sinistra e si prosegue verso Sud arrivando sino al piazzale  Cimitero
di  Grazzano  Badoglio  mantenendo  la  campestre  sulla sinistra del
Cimitero: a m 50 dopo il Cimitero si mantiene la campestre di  destra
sino al fondo valle, si risale il tratto di collina sino all'incrocio
della strada provinciale Grazzano Badoglio Casorzo (Meridiano 46). Da
tale  incrocio  si  prosegue sulla strada comunale posta sulla destra
della cappelletta votiva S. Bernardo, che  scende  a  valle  passando
vicino al "2" di quota 210 sino ad arrivare in prossimita' di Cascina
Orto  Gueiso,  sita  sulla destra di detta strada; a tale incrocio si
svolta a sinistra, si imbocca la campestre verso Sud, passante tra la
Cascina Minoglio (q. 213) e Cascina  Valara  (q.  215),  si  prosegue
sempre  verso Sud (in territorio del comune di Grana) costeggiando il
Rio  Grana  posto  sulla  destra,  si   arriva   all'incrocio   della
provinciale  Casorzo Grana. Dall'incrocio, si percorre la provinciale
sino al confine comunale tra  Grana  e  Casorzo  (Meridiano  46),  si
svolta  a destra e si prosegue lungo la linea di confine comunale fra
Grana Casorzo per un tratto di circa m 100, successivamente si  segue
la linea di confine comunale fra Casorzo e Montemagno sino al confine
della  provincia di Alessandria (parallelo 83,45). Si devia poi verso
Est seguendo la carreggiata che porta a quota 239, per risalire lungo
la strada provinciale Casorzo Altavilla verso Nord per circa  250  m.
Si  svolta  a destra verso Nord-Est seguendo la carreggiata che tocca
quota 191 e passa presso la Cascina Pratochioso; si taglia  cosi'  la
provinciale  Casorzo  Vignale, quindi si risale verso Nord passando a
destra  di  Cascina Morneto e Cascina Guera (q. 175). Dopo un leggero
arco ad Est Nord-Est si passa tra Fonte Gisgnano e Fonte  Salera,  si
prosegue  per la strada passante vicino al "2" di q. 200. Si continua
verso  Cascina  Baldea,  svoltando  a  destra   verso   valle   sulla
carreggiata  posta  a circa m 50 prima di detta Cascina. Costeggiando
parallelamente il Torrente Rotaldo, per un tratto, e  attraversandolo
(in  prossimita' del Meridiano 50) si arriva sulla strada provinciale
Fons Salera-Ottiglio. Si percorre  la  provinciale  verso  Nord-Ovest
sino all'incrocio della strada Ottiglio Casorzo, in prossimita' della
fornace  (Meridiano 49) si svolta a sinistra per Casorzo. Si prosegue
per circa m 200, dopodiche' mantenendo la  carreggiata  comunale  per
Grazzano  posta  sulla destra di quota 179, la si percorre secondo la
linea del torrente Rotaldo sino  all'incrocio  in  prossimita'  della
Cascina  Binello  segnata  in  cartina  (Meridiano  48).  Si svolta a
sinistra percorrendo la carreggiata, passante vicino alla  linea  "1"
di quota 194, si passa in aderenza alla Cascina Valverio, posta sulla
sinistra  di  detta  comunale  proseguendo  infine  sino  al punto di
partenza della presente descrizione, posta  in  corrispondenza  della
"C" di Cascina Valverio.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini di cui all'art. 1,  devono  rispondere  a  quelle
tradizionali  della zona e/o comunque, devono essere atte a conferire
alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualita'.
   Sono pertanto  da  considerare  idonei,  ai  fini  dell'iscrizione
all'Albo  di  cui  all'art.  10  della  legge  n. 164/92 unicamente i
vigneti  collinari  di  giacitura  ed  orientamento  adatti  e  posti
preminentemente  in  terreni  argillosi  calcarei,  esclusi quelli di
fondovalle o pianeggianti o non sufficientemente soleggiati.
   I sesti di impianto, le forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura devono essere atti a mantenere le caratteristiche dell'uva e
del vino.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   La  resa  massima  di  uva  ammessa  per  la produzione del vino a
denominazione di origine controllata  di  cui  all'art.  1  non  deve
essere superiore a tonn. 11 per ettaro di coltura specializzata.
   Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve  ottenuti e da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  di  cui all'art. 1 devono essere riportati nei limiti di
cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20%  i  limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi.
   La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%.
   Qualora  tale  resa  superi  la percentuale sopra indicata, ma non
oltre il 75%, l'eccedenza non avra'  diritto  alla  denominazione  di
origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto
alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
                               Art. 5.
   Nella  vinificazione  sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali leali e costanti atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
   Le  operazioni  di   vinificazione,   devono   essere   effettuate
nell'ambito   dell'intera   circoscrizione  territoriale  dei  comuni
compresi, anche  in  parte,  nella  zona  di  produzione  specificati
nell'art. 3.
   Le   operazioni   di  spumantizzazione  devono  essere  effettuate
nell'ambito della circoscrizione territoriale delle provincie di Asti
ed Alessandria.
   Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare al vino  di
cui  all'art.  1 un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del
10%.
   La denominazione di origine controllata "Casorzo" o  "Malvasia  di
Casorzo"  puo'  essere  utilizzata  per  designare  il  vino spumante
naturale ottenuto con mosti o vini  che  rispondono  alle  condizioni
prevista dal presente disciplinare di produzione, a condizione che le
operazioni  di  elaborazione di detti mosti o vini, per la produzione
dello  spumante,  siano  effettuate  nelle  province   di   Asti   ed
Alessandria.
   Il  vino  di  cui all'art. 1 puo' essere elaborato nella tipologia
passito purche' le uve fresche siano state sottoposte ad appassimento
sulla pianta sino  a  portarle  ad  un  titolo  alcolometrico  minimo
naturale del 15%.
                               Art. 6.
   Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  "Casorzo"  o
"Malvasia  di  Casorzo"  all'atto  dell'immissione  al  consumo  deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: da rosso rubino a cerasuolo (rosato);
    odore: aroma caratteristico e fragrante;
    sapore: dolce, leggermente aromatico, morbido, caratteristico;
    titolo  alcolometrico  volumico totale minimo: 10,5 di cui almeno
il 4,5 svolto;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Il vino a denominazione di  origine  controllata  "Casorzo"  nella
tipologia  sopra  descritta, all'atto dell'immissione al consumo puo'
essere  caratterizzato,  alla  stappatura  del  recipiente,  da   uno
sviluppo  di  anidride  carbonica  proveniente  esclusivamente  dalla
fermentazione, che conservato alla temperatura di  20  centigradi  in
recipienti  chiusi,  presenta  una sovrapressione dovuta all'anidride
carbonica in soluzione, non superiore a 1,7 bar.
   Il vino a denominazione di origine controllata "Casorzo"  spumante
o  "Malvasia di Casorzo" spumante all'atto dell'immissione al consumo
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: rosato piu' o meno intenso;
    odore: aromatico caratteristico;
    sapore: dolce, leggermente aromatico, morbido, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 di cui almeno  il
6,5 svolti;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Il vino a denominazione di origine controllata "Casorzo" passito o
"Malvasia  di  Casorzo"  passito  all'atto dell'immissione al consumo
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: rosso rubino carico;
    odore: intenso, complesso, caratteristico;
    sapore: dolce, vellutato, caratteristico;
    titolo  alcolometrico volumico totale minimo: 15 di cui almeno il
10% svolti;
    zuccheri residui: minimo 50 g/litro;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 25 per mille.
                               Art. 7.
   Nella designazione e presentazione dei  vini  a  denominazione  di
origine  controllata  "Casorzo"  o  "Malvasia  di Casorzo" e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal
presente disciplionare di  produzione  ivi  compresi  gli  aggettivi:
superiore, riserva, extra, fine, scelto, selezionato e similari.
   E'  altresi'  vietato  l'impiego  di  indicazioni  geografiche che
facciano riferimento a  comuni,  frazioni,  aree,  zone  e  localita'
comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi
significato   laudativo   e   non   tendenti   a  trarre  in  inganno
l'acquirente.
   I vini di cui all'art. 2, qualora confezionati  in  recipienti  di
capacita'  inferiore  a 60 litri debbono essere immessi al consumo in
bottiglie di vetro di forma tradizionale  delle  capacita'  di  litri
0,375,  litri 0,75, litri 1 e litri 1,5. Le bottiglie di cui trattasi
debbono essere chiuse con tappo di sughero, raso o con tappo a fungo.