Art. 5. 1. Le vaccinazioni di cui ai precedenti articoli sono effettuate dai veterinari delle unita' sanitarie locali o da veterinari liberi professionisti appositamente autorizzati dall'autorita' sanitaria competente per territorio. 2. Alle spese derivanti dall'acquisto, distribuzione ed impiego del vaccino antirabbico, le regioni, le province autonome e le unita' sanitarie locali, ciascuno per la parte di propria competenza, provvedono, in conformita' delle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 1 luglio 1989 e 8 agosto 1988, n. 476, citati nelle premesse. 3. L'onere derivante dalle spese per l'acquisto, distribuzione ed impiego del vaccino antirabbico grava sui fondi assegnati alle regioni e province autonome sul capitolo 5941 del bilancio del Ministero del tesoro concernente il Fondo sanitario nazionale (esercizio finanziario 1997), in conformita' dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, citato in premessa.