(all. 2 - art. 1)
                                                           ALLEGATO B
  INDIRIZZI CIRCA LE MODALITA' PER LA TRASPARENZA DELLE DECISIONI E
DEGLI ATTI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO E L'INFORMAZIONE DELLA
                          PUBBLICA OPINIONE
2.1  Il  soggetto  beneficiario   provvede   affinche'   l'attuazione
    dell'intervento  sia  oggetto  di  una  pubblicita'  adeguata. In
    particolare esso deve:
    a) cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo svolto
       dalla C.R.C.;
    b) permettere  ai  cittadini  di  disporre  di  una  informazione
       precisa   e   aggiornata,  con  particolare  riferimento  alle
       finalita'  di  interesse  pubblico  perseguite   con   ciascun
       intervento,   alle   fonti   di  finanziamento,  ai  tempi  di
       realizzazione, allo stato  dell'ambiente  ed  alle  iniziative
       assunte  per  ridurre  i  disagi conseguenti all'attivita' dei
       cantieri  e  per  eliminare  gli  eventuali  effetti  negativi
       sull'ambiente;
    c)  offrire  agli  operatori  dell'informazione  dati  e  notizie
       completi e verificabili sulle  attivita'  di  preparazione  al
       Giubileo;
    d)   offrire   agli   operatori   pubblici  e  privati  tutte  le
       informazioni  sui  programmi  e  sugli  interventi,  utili  ad
       orientare decisioni e scelte di investimento;
    e)  offrire,  per  quanto  di  competenza,  ai  pellegrini  e  ai
       visitatori, un quadro informativo  completo  sui  servizi  che
       saranno offerti.
    2.2  Il  soggetto  beneficiario  assicura  la  trasparenza  delle
       decisioni  e  degli  atti   concernenti   l'attuazione   degli
       interventi   di   competenza,   nonche'  l'informazione  della
       pubblica  opinione  sull'attuazione  degli  stessi,   con   le
       modalita'  previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e sulla
       base degli ulteriori  indirizzi  stabiliti  dal  Comitato  per
       l'informazione.
    2.3  Il  soggetto  beneficiario interessato riferisce all'Ufficio
       del programma per Roma  Capitale,  regolarmente,  in  apposita
       relazione,  secondo  la  periodicita'  precisata  dalla legge,
       sull'attuazione degli interventi e sulle  misure  adottate  in
       materia  di  trasparenza, di informazione e di pubblicita'. La
       prima relazione sara' presentata entro il 31 marzo 1997.