ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PREMESSO CHE: Il D.P.C.M. 12 marzo 1996, registrato alla Corte dei Conti in data 19 giugno 1996 - registro n. 2 Presidenza, foglio n. 75 - ha approvato il Piano di Riconversione Produttiva delle aree della Regione Autonoma della Sardegna interessate dalla crisi mineraria, ai sensi dell'art. 1 del Decreto-Legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante "Interventi urgenti a sostegno del settore minerario"; Le finalita' del Piano sono quelle di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della Regione interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attivita' mineraria; L'attuazione del Piano richiede la gestione integrata ed unitaria di tutti gli interventi previsti dal Piano stesso, da parte dei soggetti coinvolti, nonche' la disponibilita' di un quadro informativo completo e costantemente aggiornato in relazione allo stato di attuazione dei singoli interventi, per una puntuale e corretta valutazione della loro efficacia; L'art. 1 della citata legge 23 giugno 1993, n. 204 prevede che il Piano, finanziato con il concorso di risorse statali, regionali e comunitarie, venga attuato mediante accordi di programma e contratti di programma; Il Piano prevede che gli accordi di programma vengano stipulati tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la Regione stessa; In attuazione del Piano, ed in particolare del punto 2.3) del Piano stesso, e' stato gia' stipulato, in data 28 ottobre 1996, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la Regione Sardegna un Accordo di programma relativo agli interventi per la realizzazione di iniziative sostitutive di quelle minerarie ai sensi dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3 comma 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221; L'art. 1, comma 4 della citata legge 23 giugno 1993, n. 204 prevede che i programmi di recupero di compendi immobiliari destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi di cui all'art. 9, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 221, per le finalita' e nell'ambito dei piani per la riconversione produttiva, siano finanziati con risorse statali, regionali e comunitarie; Lo stesso art. 1, comma 4 della legge n. 204/93 autorizza a tal fine la spesa di complessivi 55 miliardi, in ragione di 5 miliardi per l'anno 1993, 20 miliardi per l'anno 1994 e 30 miliardi per l'anno 1995; L'art. 2 della legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995) ha rimodulato gli importi da iscrivere a bilancio per gli anni 1995 e 1996 nella misura di 20 miliardi per l'anno 1995 e 10 miliardi per l'anno 1996; In applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85 i predetti importi relativi agli anni 1995 e 1996 sono ridotti del 3%, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa; Il punto 2.4) del Piano ricomprende tra gli interventi per la tutela ambientale da promuovere con l'utilizzazione delle somme all'uopo stanziate dalla legge n. 204/93, quelli per i programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attivita' minerarie gia' dismesse o interessate da processi di ristrutturazione o di riconversione, destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi, attraverso progetti di valorizzazione del territorio e delle sue risorse; Per l'esercizio finanziario 1996 sono disponibili, sul capitolo 7911 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fondi statali per lire 9.700.000.000 (novemiliardisettecentomilioni) in conto competenza 1996 e per lire 73.028.715.000 (settantatremiliardiventottomilionisettecentoquindici- mila) in conto residui degli esercizi precedenti; Per quanto concerne detti residui occorre tener conto che quota parte degli stessi, pari a lire 28.000.000.000, e' da utilizzare per gli interventi di riabilitazione ambientale nei bacini minerari della Regione Sardegna caratterizzati da attivita' dismesse o in fase di dismissione, come disposto ed autorizzato dall'art. 1, comma 6 della citata legge n. 204/93. Le disponibilita' in conto residui di cui sopra devono essere impegnate entro il 31 dicembre 1996, a norma dell'art. 4 del decreto legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 421; Con note prot. 487095 del 1 dicembre 1995 e prot. 487173 del 18 dicembre 1995 trasmesse rispettivamente alla Regione Sardegna ed alla Regione Toscana, la Direzione Generale delle Miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha stabilito le modalita' di presentazione delle domande di contributo ed i requisiti minimi dei progetti di intervento per il recupero ambientale dei predetti compendi immobiliari; A seguito di intese con dette Regioni si e' convenuto di procedere ad Accordi di programma per la determinazione dei progetti di recupero ambientale dei compendi immobiliari da promuovere con i fondi statali all'uopo disponibili fino al 1995, concordando altresi' di utilizzare, per la determinazione della quota parte di fondi spettanti alle stesse Regioni, il metodo gia' impiegato in occasione degli Accordi di programma gia' stipulati per le iniziative sostitutive piu' sopra citate; Con note prot. 586784 e prot. 586785 in data 16 ottobre 1996 trasmesse rispettivamente alla Regione Sardegna ed alla Regione Toscana, la stessa Direzione Generale delle Miniere fissava al 15 novembre 1996 il termine ultimo per la presentazione, completa della necessaria documentazione, dei progetti prioritari di recupero ambientale dei compendi immobiliari di cui sopra; CONSIDERATO CHE: Sono pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato richieste di contributo per n. 11 progetti di recupero ambientale di compendi immobiliari da realizzare nelle aree della Regione Sardegna interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attivita' mineraria; Per alcuni programmi interessati dai progetti di recupero di cui sopra sono stati concessi contributi, ai sensi dell'art. 9, comma 5 della legge n. 221/90, a favore della stessa Regione e di altri enti locali per la realizzazione di studi di piani di fattibilita'; Tali studi erano finalizzati a disporre di un esauriente quadro conoscitivo per valutare la realizzabilita' e la priorita' dei progetti di recupero, nell'ambito delle aree specifiche e risulta quindi indispensabile acquisire i risultati conoscitivi di detti studi di fattibilita' che sono da riguardare come propedeutici rispetto ai progetti operativi di recupero; Detti studi non sono stati ancora completati e, pertanto, possono essere ritenuti ammissibili a contributo unicamente i progetti relativi a programmi di intervento per i quali tali studi non sono attualmente in corso; A seguito dell'istruttoria effettuata dai competenti uffici della Direzione Generale delle Miniere del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, anche sulla base delle comunicazioni fatte pervenire dall'Assessorato dell'Industria della Regione Sardegna con nota del 16 dicembre 1996, i progetti risultati in atto ammissibili sono i seguenti: - progetto presentato dal Comune di Guspini (CA) per il recupero ambientale e l'adeguamento tecnologico degli edifici della ex direzione ed ospedale della miniera dismessa di Montevecchio: costo previsto pari a L. 5.000.000.000; costo ammissibile pari a lire 4.714.212.271,; percentuale di contributo richiesta pari al 100%; - progetto presentato dal Comune di Gonnesa (CA) per il recupero immobiliare del Villaggio minerario Normann della Miniera di S. Giovanni: costo previsto pari a lire 2.011.000.000; costo ammissibile pari a lire 1.941.391.293; percentuale di contributo richiesta pari al 100%; - progetto presentato dall'Ente Minerario Sardo-EMSA per il recupero ambientale e la valorizzazione turistico-culturale della miniera di Sos Enattos ricadente in territorio del Comune di Lula (NU): costo previsto pari a lire 3.000.000.000; costo ammissibile pari a lire 2.732.757.000; percentuale di contributo richiesta pari al 100%; - progetto presentato dal Comune di Buggerru (CA) per il recupero ambientale e la valorizzazione del percorso della galleria Henry della miniera dismessa di Pranu Sartu: costo previsto pari a lire 4.000.000.000; costo ammissibile pari a lire 3.640.450.115; percentuale di contributo richiesta pari al 100%; - progetto presentato dal Comune di Villasalto (CA) per il recupero ambientale dell'ex edificio direzionale della miniera dismessa di Su Suergiu in vista della sua utilizzazione quale centro servizi: costo previsto pari a lire 1.500.000.000; costo ammissibile pari a lire 1.440.000.000 (IVA inclusa); percentuale di contributo richiesta pari al 100%; - stralcio operativo del progetto integrato - comprendente anche la riabilitazione ambientale delle aree minerarie dismesse - presentato dalla Societa' PROGEMISA S.p.A. (controllata dall'Ente Minerario Sardo - EMSa) per il recupero ambientale a fini turistico-culturali di edifici dell'ex villaggio minerario della miniera dismessa di Arenas-Tini' ricadente in territorio del Comune di Fluminimaggiore (CA): costo previsto pari a lire 5.000.000.000; costo ammissibile pari a lire 4.877.290.000; percentuale di contributo richiesta pari al 100%; L'importo complessivo dei costi ammissibili di detti progetti risulta pari a lire 19.346.100.679; Sui risultati dell'istruttoria svolta dalla Direzione Generale delle Miniere la Regione Sardegna ha fornito la propria intesa con Deliberazione n 60/185 in data 23 dicembre 1996; Con la stessa Deliberazione sono stati altresi' individuati i soggetti attuatori degli interventi di cui ai progetti sopra riportati, e precisamente: l'Ente Minerario Sardo-EMSa - che si avvarra' per la loro realizzazione delle sue societa' controllate - per tutti i progetti, ad esclusione di quello presentato dal Comune di Villasalto che sara' attuato dallo stesso Comune. Per fronteggiare la situazione di crisi economica ed occupazionale particolarmente grave dell'area mineraria sarda e' opportuno dare avvio all'attuazione del Piano di Riconversione produttiva citato in premessa per cio' che riguarda gli interventi di recupero ambientale dei compendi immobiliari nelle aree della Regione Sardegna interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attivita' mineraria, con la concessione di contributi statali, nei limiti dei fondi disponibili a tutto il 1995, ai progetti finora presentati e ritenuti ammissibili; Occorre procedere all'impegno dei pertinenti fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio finanziario 1996; Altri interventi di recupero ambientale di compendi immobiliari nelle stesse aree, ivi compresi quelli previsti dai progetti gia' presentati e ritenuti attualmente non ammissibili, potranno essere beneficiari di contributi con ricorso ai fondi statali che risulteranno complessivamente disponibili al 1996 (competenza e residui) per la quota parte che compete alla stessa Regione sulla base delle intese citate in premessa, nonche' a risorse regionali e comunitarie, come previsto dall'art. 1 della citata legge n. 204/93; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Articolo 1 Con la sottoscrizione del presente atto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la Regione Autonoma della Sardegna concludono un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 1, comma 1 del Decreto-Legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante "Interventi urgenti a sostegno del settore minerario", per dare avvio all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 del presente Accordo, per il recupero ambientale di compendi immobiliari nelle aree interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attivita' mineraria, ai fini della gestione unitaria ed integrata del Piano di Riconversione produttiva delle aree della stessa Regione destinato a favorire la ripresa economica ed occupazionale determinatasi a seguito della crisi mineraria.