ACCORDO DI PROGRAMMA
                                 TRA
                    IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA,
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                                E LA
                   REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
                            PREMESSO CHE:
 Il  D.P.C.M.  12 marzo 1996, registrato alla Corte dei Conti in data
19 giugno 1996 -  registro  n.  2  Presidenza,  foglio  n.  75  -  ha
approvato  il  Piano  di  Riconversione  Produttiva  delle aree della
Regione Autonoma della Sardegna interessate dalla crisi mineraria, ai
sensi  dell'art.  1  del  Decreto-Legge  24  aprile  1993,  n.   121,
convertito  nella  legge  23 giugno 1993, n. 204, recante "Interventi
urgenti a sostegno del settore minerario";
 Le finalita' del Piano sono quelle di favorire la ripresa  economica
ed   occupazionale   nelle   aree  della  Regione  interessate  dalla
ristrutturazione o dalla cessazione dell'attivita' mineraria;
 L'attuazione del Piano richiede la gestione integrata ed unitaria di
tutti gli interventi previsti dal Piano stesso, da parte dei soggetti
coinvolti,  nonche'  la  disponibilita'  di  un  quadro   informativo
completo  e  costantemente  aggiornato  in  relazione  allo  stato di
attuazione dei  singoli  interventi,  per  una  puntuale  e  corretta
valutazione della loro efficacia;
 L'art.  1  della  citata legge 23 giugno 1993, n. 204 prevede che il
Piano, finanziato con il concorso di  risorse  statali,  regionali  e
comunitarie,  venga attuato mediante accordi di programma e contratti
di programma;
 Il Piano prevede che gli accordi di programma vengano stipulati  tra
il  Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e la
Regione stessa;
 In attuazione del Piano, ed in particolare del punto 2.3) del  Piano
stesso,  e'  stato  gia'  stipulato,  in data 28 ottobre 1996, tra il
Ministero dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e  la
Regione Sardegna un Accordo di programma relativo agli interventi per
la  realizzazione  di  iniziative  sostitutive di quelle minerarie ai
sensi dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato
dall'art. 3 comma 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221;
 L'art. 1, comma 4 della citata legge 23 giugno 1993, n. 204  prevede
che  i  programmi  di  recupero  di compendi immobiliari destinati al
soddisfacimento di esigenze  sociali,  culturali  e  di  insediamenti
produttivi di cui all'art. 9, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n.
221,  per  le  finalita' e nell'ambito dei piani per la riconversione
produttiva,  siano  finanziati  con  risorse  statali,  regionali   e
comunitarie;
 Lo stesso art. 1, comma 4 della legge n. 204/93 autorizza a tal fine
la  spesa  di  complessivi  55 miliardi, in ragione di 5 miliardi per
l'anno 1993, 20 miliardi per l'anno 1994 e  30  miliardi  per  l'anno
1995;
 L'art.  2  della  legge  23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria
1995) ha rimodulato gli importi da iscrivere a bilancio per gli  anni
1995 e 1996 nella misura di 20 miliardi per l'anno 1995 e 10 miliardi
per l'anno 1996;
 In  applicazione  dell'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.
41 convertito nella legge 22 marzo 1995, n.  85  i  predetti  importi
relativi  agli  anni  1995  e  1996 sono ridotti del 3%, intendendosi
corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa;
 Il punto 2.4) del Piano ricomprende tra gli interventi per la tutela
ambientale da promuovere con  l'utilizzazione  delle  somme  all'uopo
stanziate  dalla  legge n. 204/93, quelli per i programmi di recupero
ambientale di  compendi  immobiliari  direttamente  o  indirettamente
legati  alle  attivita'  minerarie  gia'  dismesse  o  interessate da
processi  di  ristrutturazione  o  di  riconversione,  destinati   al
soddisfacimento  di  esigenze  sociali,  culturali  e di insediamenti
produttivi, attraverso progetti di valorizzazione  del  territorio  e
delle sue risorse;
 Per l'esercizio finanziario 1996 sono disponibili, sul capitolo 7911
dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio
e    dell'artigianato,   fondi   statali   per   lire   9.700.000.000
(novemiliardisettecentomilioni) in conto competenza 1996 e  per  lire
73.028.715.000 (settantatremiliardiventottomilionisettecentoquindici-
mila) in conto residui degli esercizi precedenti;
 Per  quanto  concerne  detti  residui  occorre tener conto che quota
parte degli stessi, pari a lire 28.000.000.000, e' da utilizzare  per
gli interventi di riabilitazione ambientale nei bacini minerari della
Regione  Sardegna  caratterizzati  da attivita' dismesse o in fase di
dismissione, come disposto ed autorizzato dall'art. 1, comma 6  della
citata legge n. 204/93.
 Le  disponibilita'  in  conto  residui  di  cui  sopra devono essere
impegnate entro il 31 dicembre 1996, a norma dell'art. 4 del  decreto
legge  17  giugno 1996, n. 321, convertito dalla legge 8 agosto 1996,
n. 421;
 Con note prot. 487095 del 1 dicembre 1995  e  prot.  487173  del  18
dicembre 1995 trasmesse rispettivamente alla Regione Sardegna ed alla
Regione  Toscana,  la  Direzione Generale delle Miniere del Ministero
dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  ha  stabilito  le
modalita'  di    presentazione  delle  domande  di  contributo  ed  i
requisiti  minimi  dei  progetti  di  intervento  per   il   recupero
ambientale dei predetti compendi immobiliari;
 A  seguito  di intese con dette Regioni si e' convenuto di procedere
ad Accordi  di  programma  per  la  determinazione  dei  progetti  di
recupero  ambientale  dei  compendi  immobiliari  da promuovere con i
fondi statali all'uopo disponibili fino al 1995, concordando altresi'
di utilizzare, per la  determinazione  della  quota  parte  di  fondi
spettanti  alle stesse Regioni, il metodo gia' impiegato in occasione
degli  Accordi  di  programma  gia'  stipulati  per   le   iniziative
sostitutive piu' sopra citate;
 Con  note  prot.  586784  e  prot.  586785  in  data 16 ottobre 1996
trasmesse rispettivamente  alla  Regione  Sardegna  ed  alla  Regione
Toscana,  la  stessa  Direzione  Generale delle Miniere fissava al 15
novembre 1996 il termine ultimo per la presentazione, completa  della
necessaria   documentazione,  dei  progetti  prioritari  di  recupero
ambientale dei compendi immobiliari di cui sopra;
                          CONSIDERATO CHE:
 Sono  pervenute  al  Ministero  dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato  richieste  di  contributo  per  n.  11  progetti di
recupero ambientale di compendi immobiliari da realizzare nelle  aree
della  Regione  Sardegna  interessate  dalla ristrutturazione o dalla
cessazione dell'attivita' mineraria;
 Per alcuni programmi interessati dai progetti  di  recupero  di  cui
sopra  sono  stati concessi contributi, ai sensi dell'art. 9, comma 5
della legge n. 221/90, a favore della stessa Regione e di altri  enti
locali per la realizzazione di studi di piani di fattibilita';
 Tali  studi  erano  finalizzati  a  disporre di un esauriente quadro
conoscitivo per  valutare  la  realizzabilita'  e  la  priorita'  dei
progetti  di  recupero,  nell'ambito  delle aree specifiche e risulta
quindi indispensabile acquisire  i  risultati  conoscitivi  di  detti
studi  di  fattibilita'  che  sono  da  riguardare  come propedeutici
rispetto ai progetti operativi di recupero;
 Detti studi non sono stati ancora completati  e,  pertanto,  possono
essere  ritenuti  ammissibili  a  contributo  unicamente  i  progetti
relativi a programmi di intervento per i quali tali  studi  non  sono
attualmente in corso;
 A  seguito  dell'istruttoria  effettuata dai competenti uffici della
Direzione Generale delle Miniere  del  Ministero  dell'industria  del
commercio  e  dell'artigianato,  anche sulla base delle comunicazioni
fatte  pervenire  dall'Assessorato   dell'Industria   della   Regione
Sardegna  con nota del 16 dicembre 1996, i progetti risultati in atto
ammissibili sono i seguenti:
 - progetto presentato dal Comune di Guspini  (CA)  per  il  recupero
ambientale   e  l'adeguamento  tecnologico  degli  edifici  della  ex
direzione ed ospedale della miniera dismessa di  Montevecchio:  costo
previsto  pari  a  L.  5.000.000.000;  costo  ammissibile pari a lire
4.714.212.271,; percentuale di contributo richiesta pari al 100%;
 - progetto presentato dal Comune di Gonnesa  (CA)  per  il  recupero
immobiliare  del  Villaggio  minerario  Normann  della  Miniera di S.
Giovanni: costo previsto pari a lire 2.011.000.000; costo ammissibile
pari a lire 1.941.391.293; percentuale di contributo  richiesta  pari
al 100%;
 - progetto presentato dall'Ente Minerario Sardo-EMSA per il recupero
ambientale  e  la valorizzazione turistico-culturale della miniera di
Sos Enattos ricadente in territorio del Comune di  Lula  (NU):  costo
previsto  pari  a  lire  3.000.000.000; costo ammissibile pari a lire
2.732.757.000; percentuale di contributo richiesta pari al 100%;
 - progetto presentato dal Comune di Buggerru (CA)  per  il  recupero
ambientale  e  la  valorizzazione  del  percorso della galleria Henry
della miniera dismessa di Pranu Sartu: costo  previsto  pari  a  lire
4.000.000.000;   costo   ammissibile   pari   a  lire  3.640.450.115;
percentuale di contributo richiesta pari al 100%;
 - progetto presentato dal Comune di Villasalto (CA) per il  recupero
ambientale  dell'ex edificio direzionale della miniera dismessa di Su
Suergiu in vista della sua utilizzazione quale centro servizi:  costo
previsto  pari  a  lire  1.500.000.000; costo ammissibile pari a lire
1.440.000.000 (IVA inclusa); percentuale di contributo richiesta pari
al 100%;
 -  stralcio operativo del progetto integrato - comprendente anche la
riabilitazione ambientale delle aree minerarie dismesse -  presentato
dalla  Societa'  PROGEMISA  S.p.A.  (controllata  dall'Ente Minerario
Sardo - EMSa) per il recupero ambientale a  fini  turistico-culturali
di  edifici  dell'ex  villaggio  minerario  della miniera dismessa di
Arenas-Tini' ricadente in territorio del  Comune  di  Fluminimaggiore
(CA):  costo  previsto  pari  a lire 5.000.000.000; costo ammissibile
pari a lire 4.877.290.000; percentuale di contributo  richiesta  pari
al 100%;
 L'importo  complessivo  dei  costi  ammissibili  di  detti  progetti
risulta pari a lire 19.346.100.679;
 Sui risultati dell'istruttoria svolta dalla Direzione Generale delle
Miniere  la  Regione  Sardegna  ha  fornito  la  propria  intesa  con
Deliberazione n 60/185 in data 23 dicembre 1996;
 Con  la  stessa  Deliberazione  sono  stati  altresi'  individuati i
soggetti  attuatori  degli  interventi  di  cui  ai  progetti   sopra
riportati,  e  precisamente:  l'Ente  Minerario  Sardo-EMSa  - che si
avvarra' per la loro realizzazione delle sue societa'  controllate  -
per  tutti  i progetti, ad esclusione di quello presentato dal Comune
di Villasalto che sara' attuato dallo stesso Comune.
 Per fronteggiare la situazione di crisi economica  ed  occupazionale
particolarmente  grave  dell'area  mineraria  sarda e' opportuno dare
avvio all'attuazione del Piano di Riconversione produttiva citato  in
premessa  per cio' che riguarda gli interventi di recupero ambientale
dei  compendi  immobiliari  nelle   aree   della   Regione   Sardegna
interessate  dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attivita'
mineraria, con la concessione di contributi statali, nei  limiti  dei
fondi  disponibili  a  tutto il 1995, ai progetti finora presentati e
ritenuti ammissibili;
 Occorre procedere all'impegno dei pertinenti  fondi  iscritti  nello
stato  di  previsione  del  Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per l'esercizio finanziario 1996;
 Altri interventi di  recupero  ambientale  di  compendi  immobiliari
nelle  stesse  aree,  ivi  compresi quelli previsti dai progetti gia'
presentati e ritenuti attualmente non  ammissibili,  potranno  essere
beneficiari   di   contributi   con  ricorso  ai  fondi  statali  che
risulteranno  complessivamente  disponibili  al  1996  (competenza  e
residui)  per  la  quota  parte che compete alla stessa Regione sulla
base delle intese citate in premessa, nonche' a risorse  regionali  e
comunitarie, come previsto dall'art. 1 della citata legge n. 204/93;
               SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
                             Articolo 1
 Con    la   sottoscrizione   del   presente   atto,   il   Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e  la   Regione
Autonoma  della  Sardegna concludono un Accordo di Programma ai sensi
dell'art. 1, comma 1  del  Decreto-Legge  24  aprile  1993,  n.  121,
convertito  nella  legge  23 giugno 1993, n. 204, recante "Interventi
urgenti  a  sostegno  del  settore   minerario",   per   dare   avvio
all'attuazione  degli  interventi  previsti  dall'art. 2 del presente
Accordo, per il recupero ambientale  di  compendi  immobiliari  nelle
aree   interessate   dalla   ristrutturazione   o   dalla  cessazione
dell'attivita'  mineraria,  ai  fini  della  gestione   unitaria   ed
integrata  del  Piano  di  Riconversione  produttiva delle aree della
stessa   Regione   destinato  a  favorire  la  ripresa  economica  ed
occupazionale determinatasi a seguito della crisi mineraria.