Art. 2.
  Il  suddetto  provvedimento dovra' essere pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e dovra' essere notificato  nei  confronti
del  tribunale, prefettura e ufficio del Registro presso la camera di
commercio.
   Reggio Emilia, 15 febbraio 1997
                                               Il direttore: GIORGINI