Art. 2.
  1.  Gli  elementi  costitutivi  del costo base di produzione di cui
all'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392,  incidono  sul  costo
medesimo nelle seguenti percentuali:
    a)  81  per  cento  per  il costo di produzione di cui al secondo
comma, lettera a), dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
    b) 7 per cento per il contributo di concessione di cui al secondo
comma, lettera b), del citato art. 22;
    c) 12 per cento per il costo dell'area di cui al  secondo  comma,
lettera c), del medesimo art. 22.