Art. 14.
                   Compiti dei comitati regionali
                    per i servizi radiotelevisivi
  1. I comitati regionali per i servizi radiotelevisivi assicurano la
corretta ed uniforme applicazione della normativa e provvedono a:
    a)  verificare  i  modi  di  definizione  dei   calendari   delle
trasmissioni  di  propaganda,  anche secondo le eventuali esigenze di
alternanza in ragione del numero dei soggetti interessati, nonche' il
rispetto dei calendari medesimi;
    b)  presenziare  agli  eventuali   sorteggi   previsti   per   la
definizione dell'ordine di successione dei soggetti interessati nelle
varie  trasmissioni,  nonche'  ad  ogni  altro sorteggio previsto nei
codici  di  autoregolamentazione  delle  singole  emittenti  per   la
disciplina   di   qualsiasi   altro  aspetto  delle  trasmissioni  di
propaganda;
    c) verificare la corretta e trasparente applicazione dei  criteri
enunciati  nel  codice  di  autoregolamentazione  per le presenze dei
giornalisti  nelle  trasmissioni   realizzate   nelle   forme   della
conferenza stampa;
    d)  verificare  il  rispetto delle disposizioni dell'art. 1 della
legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dell'art. 29 della legge  25  marzo
1993, n. 81, nonche' delle disposizioni dettate per la concessionaria
del  servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi,  per  quanto
concerne  le trasmissioni a carattere regionale, e delle disposizioni
dettate per l'emittenza privata con il presente atto.
  2. Nei casi di ritenute violazioni da parte delle emittenti  aventi
sede o domicilio eletto nell'area di competenza, i comitati regionali
per  i  servizi  radiotelevisivi  provvedono  alle  contestazioni nei
confronti dei soggetti interessati e  riferiscono  senza  indugio  al
Garante  ai  fini  delle  conseguenti  determinazioni  di competenza,
fornendo anche ogni  utile  indicazione  in  ordine  alle  condizioni
economiche  e  patrimoniali  del  soggetto  cui  e'  stata rivolta la
contestazione.
  3.  Per  il  tempestivo  espletamento  dei  compiti  dei   comitati
regionali  i  gruppi della Guardia di finanza inviano direttamente ad
essi, senza indugio, le denunce ricevute nei confronti  di  emittenti
aventi   sede   o   domicilio   eletto  nell'ambito  territoriale  di
competenza, corredandole della relativa registrazione  dei  programmi
denunciati.
  4. I responsabili degli organi periferici del Ministero delle poste
e  delle  telecomunicazioni  segnalano  senza  indugio  al Garante le
violazioni delle norme di cui al comma 1, lettera d), e  collaborano,
a   richiesta,   anche   con  i  comitati  regionali  per  i  servizi
radiotelevisivi ai quali inviano, comunque, copia delle  segnalazioni
dirette al Garante.