Art. 6.
                      Comunicazione preventiva
  1.  I  soggetti  che  svolgono  attivita'  radiotelevisiva  qualora
intendano   trasmettere   a   qualunque  titolo,  nei  trenta  giorni
precedenti quello  della  votazione,  propaganda  elettorale  per  le
elezioni  dei  presidenti  delle  province e dei consigli provinciali
ovvero dei sindaci e dei consigli comunali fissate per il  giorno  27
aprile  1997,  sono tenuti a dare preventiva notizia dell'offerta dei
relativi spazi entro il giorno 20 marzo 1997 attraverso  un  apposito
comunicato  mandato  in  onda sulla stessa emittente cui gli spazi si
riferiscono. Tale comunicato deve essere  diffuso  almeno  una  volta
nella fascia oraria di maggiore ascolto e deve precisare:
    a)     l'avvenuta     predisposizione    di    un    codice    di
autoregolamentazione per la  predeterminazione  di  tutti  gli  spazi
disponibili  nonche'  per  la  definizione  delle condizioni generali
dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono
delle sedi dell'emittente e  degli  uffici  della  concessionaria  di
pubblicita' presso cui il codice e' depositato;
    b)  le  eventuali  ulteriori  forme  di  pubblicizzazione date al
codice di autoregolamentazione;
    c) le tariffe  per  l'accesso  agli  spazi  di  propaganda,  come
autonomamente  determinate  per  ogni  singola  emittente  secondo  i
criteri e nei limiti stabiliti nell'art.  10,  nonche'  le  eventuali
condizioni di gratuita';
    d)  le  condizioni  temporali  di  prenotazione  degli spazi, con
puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad  ogni  singolo
giorno  di  trasmissione,  entro  il quale gli spazi medesimi possono
essere prenotati;
    e) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per
la fruizione degli spazi  di  propaganda,  ivi  compreso  il  termine
ultimo,  rapportato  ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il
quale e'  possibile  presentare  l'eventuale  materiale  autoprodotto
relativo agli spazi gia' prenotati.
  2.  L'indicazione  di  cui  al  comma  2,  lettera  c), puo' essere
sostituita con la precisazione che  le  tariffe  per  l'accesso  agli
spazi di propaganda elettorale sono indicate in un apposito documento
a  disposizione  di  chiunque voglia prenderne visione presso la sede
legale e presso le sedi operative dell'emittente nonche'  presso  gli
uffici delle concessionarie di pubblicita'.
  3. Il comunicato puo' essere trasmesso piu' volte ed essere diffuso
anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.
  4. La trasmissione del comunicato preventivo costituisce condizione
pregiudiziale  di  legittimita' della diffusione di propaganda per la
consultazione elettorale nel periodo considerato nel comma 1.
  5. Ai fini del presente atto si intende per  offerta  di  spazi  di
propaganda  sia  la  concessione  di spazi autogestiti sia l'invito a
partecipare  a  trasmissioni  di   propaganda   elettorale   prodotte
dall'emittente.