Art. 7.
                   Codice di autoregolamentazione
                  per le trasmissioni di propaganda
  1. I soggetti di cui all'art. 6, sono  tenuti  a  determinare,  per
ciascuna emittente gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la
disciplina  delle  trasmissioni  di propaganda, un apposito codice di
autoregolamentazione per assicurare l'equa distribuzione degli  spazi
disponibili   tra  tutti  i  soggetti  interessati  che  ne  facciano
richiesta.
  2.  Il  codice  di   autoregolamentazione   deve   in   particolare
determinare  le  trasmissioni  complessivamente  previste, ovvero gli
spazi complessivamente disponibili,  per  la  propaganda  nei  trenta
giorni precedenti la data delle votazioni.
  3.  Il  codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione
di chiunque intenda prenderne visione presso le  sedi  e  gli  uffici
previsti  nella  comunicazione  preventiva  di  cui all'art. 6 e deve
comunque essere conservato dall'emittente.
  4. Entro il giorno 14 marzo 1997 i soggetti che svolgono  attivita'
radiotelevisiva  in  ambito  nazionale  inviano  al  Garante  per  la
radiodiffusione    e    l'editoria    copia     del     codice     di
autoregolamentazione.
  5.  Nello  stesso termine di cui al comma 4 i soggetti che svolgono
attivita' radiotelevisiva in ambito locale inviano copia  del  codice
di  autoregolamentazione  al  competente  comitato  regionale  per  i
servizi  radiotelevisivi.  In   caso   di   invio   del   codice   di
autoregolamentazione  all'ufficio  del  Garante,  non  rimane escluso
l'obbligo di trasmissione nei confronti del comitato regionale per  i
servizi  radiotelevisivi  ed il silenzio dell'ufficio del Garante non
implica verifica di legittimita' del codice, che rimane riservata  al
momento della segnalazione di eventuali violazioni.