Art. 2. Definizioni Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per: impianto a ciclo produttivo continuo: a) quello di cui non e' possibile interrompere l'attivita' senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necesssita' di continuita' finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale; b) quello il cui esercizio e' regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione; impianto a ciclo produttivo continuo esistente, quello in esercizio o autorizzato all'esercizio o per il quale sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto; ambiente abitativo quello definito all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.