Art. 2.
                             Definizioni
  Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:
   impianto a ciclo produttivo continuo:
     a) quello di cui non e' possibile interrompere l'attivita' senza
provocare  danni  all'impianto  stesso,  pericolo  di   incidenti   o
alterazioni del prodotto o per necesssita' di continuita' finalizzata
a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
     b)  quello  il cui esercizio e' regolato da contratti collettivi
nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro  ore  per
cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione;
   impianto   a   ciclo  produttivo  continuo  esistente,  quello  in
esercizio o autorizzato  all'esercizio  o  per  il  quale  sia  stata
presentata  domanda  di  autorizzazione all'esercizio precedentemente
all'entrata in vigore del presente decreto;
   ambiente abitativo quello definito all'art. 2,  comma  1,  lettera
b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.