Art. 3.
        Criteri per l'applicazione del criterio differenziale
 1. Fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti di zona  fissati
a seguito dell'adozione dei provvedimenti comunali di cui all'art. 6,
comma  1,  lettera  a),  della  legge  26  ottobre  1995, n. 447, gli
impianti a ciclo produttivo continuo  esistenti  sono  soggetti  alle
disposizioni  di  cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente
della Republica 1 marzo  1991  (criterio  differenziale)  quando  non
siano  rispettati  i  valori  assoluti  di  immissione, come definiti
dall'art. 2, comma 1, lettera f), della legge  26  gennaio  1995,  n.
447.
  2.  Fermo  restando il disposto dell'art. 6, comma 1, lettera d), e
dell'art. 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n.  447,  per  gli
impianti  a  ciclo  produttivo continuo, realizzati dopo l'entrata in
vigore del presente decreto, il rispetto del  criterio  differenziale
e' condizione necessaria per il rilascio della relativa concessione.
  3.  Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 3,
comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre  1995,  n.  447,  per  la
verifica del rispetto del criterio differenziale, la strumentazione e
le  modalita'  di  misura  sono  quelle  previste dall'allegato B del
decreto del Presidente della Republica 1 marzo 1991.