Art. 4. Piani di risanamento 1. Per gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 del precedente art. 3, i piani di risanamento, redatti unitamente a quelli delle altre sorgenti in modo proporzionale al rispettivo contributo in termini di energia sonora, sono finalizzati anche al rispetto dei valori limite differenziali. 2. I piani di risanamento aziendali devono essere presentati secondo le modalita' di cui all'art. 15, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e devono contenere una relazione tecnica da cui risulti: la tipologia e l'entita' del rumore presenti; le modalita' ed i tempi di risanamento; la stima degli oneri finanziari necessari. 3. A decorrere dalla data di presentazione del piano di risanamento, il tempo per la relativa realizzazione e' fissato in: due anni per gli impianti soggetti alle disposizioni del presente decreto; quattro anni per gli impianti che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 6, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. 4. Agli impianti a ciclo produttivo continuo che, pur non rispettando il disposto di cui all' art. 3, comma 1, del presente decreto, non presentino il piano di risanamento, si applica il disposto dell'art. 15, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. 5. Gli impianti a ciclo produttivo continuo che rispettino il disposto di cui all'art. 3 comma 1, trasmettono al competente ufficio comunale apposita certificazione redatta con le modalita' e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 6. Per gli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati in comuni che abbiano gia' adottato la classificazione in zone del proprio territorio, il tempo di sei mesi per la presentazione del piano di risanamento, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.