Art. 2.
   1. La denominazione di origine controllata  "Collio  Goriziano"  o
"Collio", con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
    Chardonnay;
    Mu'ller Thurgau;
    Picolit;
    Pinot bianco;
    Pinot grigio;
    Ribolla (da Ribolla Gialla);
    Riesling (da Riesling renano);
    Riesling italico;
    Sauvignon;
    Tocai friulano;
    Traminer aromatico;
    Cabernet franc;
    Cabernet sauvignon;
    Merlot;
    Pinto nero,
e'  riservata  ai  vini  ottenuti  dalle  uve  dei vigneti costituiti
esclusivamente dai corrispondenti vitigni.
   2. La specificazione "Cabernet" e' riservata ai vini  ottenuti  da
uve  provenienti,  congiuntamente,  dai  vitigni  "Cabernet  franc" e
"Cabernet sauvignon".
   3. La denominazione di origine controllata  "Collio  Goriziano"  o
"Collio"  senza  alcuna specificazione e' riservata ai vini bianchi o
rossi, ottenuti da uve, mosti e vini provenienti dai vigneti composti
da una o piu' varieta' del corrispondente colore tra i vitigni di cui
al primo comma, fatta  eccezione  per  i  vitigni  aromatici  Mu'ller
Thurgau  e Traminer aromatico i quali non possono superare il 20% del
totale.