Art. 2. 1. La denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio", con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Chardonnay; Mu'ller Thurgau; Picolit; Pinot bianco; Pinot grigio; Ribolla (da Ribolla Gialla); Riesling (da Riesling renano); Riesling italico; Sauvignon; Tocai friulano; Traminer aromatico; Cabernet franc; Cabernet sauvignon; Merlot; Pinto nero, e' riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti esclusivamente dai corrispondenti vitigni. 2. La specificazione "Cabernet" e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti, congiuntamente, dai vitigni "Cabernet franc" e "Cabernet sauvignon". 3. La denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio" senza alcuna specificazione e' riservata ai vini bianchi o rossi, ottenuti da uve, mosti e vini provenienti dai vigneti composti da una o piu' varieta' del corrispondente colore tra i vitigni di cui al primo comma, fatta eccezione per i vitigni aromatici Mu'ller Thurgau e Traminer aromatico i quali non possono superare il 20% del totale.