Art. 4. 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione, di giacitura collinare e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. 2. Sono, comunque, da escludere i vigneti di fondo valle e quelli di pianura. Tale esclusione non riguarda, tuttavia, i vigneti ubicati su terreni pianeggianti derivanti da opere di sistemazione collinare ed i vigneti ubicati nella 1a zona di produzione di cui all'art. 3 su terreni di giacitura pedecollinare situati al di sopra della quota di 85 m s.l.m. 3. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. I vigneti posti a dimora successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, dovranno avere una densita' minima di 3.500 ceppi ad ettaro. 4. La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui al precedente art. 2 non deve essere superiore a tonnellate 4 per ettaro di superficie vitata in coltura specializzata per il "Picolit" ed a tonnellate 11 per ettaro di superficie vitata per i restanti vitigni. 5. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 10% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. 6. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' in alcun caso essere superiore al 60% per i Picolit ed al 70% per tutti gli altri vini. Per rese fino ad un massimo del 65% per il "Picolit" e del 75% per gli altri vini, avra' diritto alla Denominazione di cui all'art. 1, rispettivamente, il 60% ed il 70%, mentre il rimanente 5% dovra' essere classificato come "vino da tavola". Il superamento di detti limiti massimi comporta la decadenza dal diritto alla denominazione per l'intera partita. 7. E' vietata ogni pratica di forzatura, e' tuttavia ammessa l'irrigazione come mezzo di soccorso, per un massimo di due volte prima dell'invaiatura.