Art. 4.
   1. Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati
alla  produzione  dei vini della denominazione di origine controllata
"Collio Goriziano" o "Collio" devono essere quelle tradizionali della
zona di produzione,  di  giacitura  collinare  e,  comunque,  atte  a
conferire  alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche
di qualita'.
   2. Sono, comunque, da escludere i vigneti di fondo valle e  quelli
di pianura. Tale esclusione non riguarda, tuttavia, i vigneti ubicati
su  terreni pianeggianti derivanti da opere di sistemazione collinare
ed i vigneti ubicati nella 1a zona di produzione di cui all'art. 3 su
terreni di giacitura pedecollinare situati al di sopra della quota di
85 m s.l.m.
   3. I sesti d'impianto, le forme di allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura,  devono  essere  quelli generalmente usati, comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e  dei  vini.  I  vigneti
posti  a  dimora  successivamente  all'entrata in vigore del presente
decreto, dovranno avere una densita' minima di 3.500 ceppi ad ettaro.
   4. La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di  cui
al  precedente  art.  2  non deve essere superiore a tonnellate 4 per
ettaro di superficie vitata in coltura specializzata per il "Picolit"
ed a tonnellate 11 per ettaro di superficie  vitata  per  i  restanti
vitigni.
   5.  Nelle  annate  favorevoli  i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata "Collio Goriziano" o "Collio" devono essere riportati nei
limiti  di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 10%
i limiti medesimi, fermi  restando  i  limiti  resa  uva/vino  per  i
quantitativi di cui trattasi.
   6.  La  resa  massima  dell'uva in vino finito non dovra' in alcun
caso essere superiore al 60% per i Picolit ed al 70%  per  tutti  gli
altri  vini.  Per  rese fino ad un massimo del 65% per il "Picolit" e
del 75% per gli altri vini, avra' diritto alla Denominazione  di  cui
all'art. 1, rispettivamente, il 60% ed il 70%, mentre il rimanente 5%
dovra'  essere  classificato come "vino da tavola". Il superamento di
detti  limiti  massimi  comporta  la  decadenza  dal   diritto   alla
denominazione per l'intera partita.
   7.  E'  vietata  ogni  pratica  di  forzatura, e' tuttavia ammessa
l'irrigazione come mezzo di soccorso, per un  massimo  di  due  volte
prima dell'invaiatura.