Art. 5. 1. Le operazioni di vinificazione e di eventuale invecchiamento obbligatorio previsto per le tipologie "riserva" debbono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. 2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata. E' inoltre facolta' del Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine controllata e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta delle ditte interessate, consentire ai fini dell'impiego della denominazione di origine "Collio Goriziano" o "Collio" che le uve prodotte nel territorio di produzione di cui all'art. 3 possano essere vinificate, inoltre, in stabilimenti situati nelle province di Gorizia e Udine, a condizione che le ditte interessate: a) dimostrino di avere terreni vitati iscritti all'Albo dei vigneti dei vini con denominazione di origine "Collio Goriziano" o "Collio"; b) presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione e sulla reale possibilita' delle aziende di vinificare le proprie uve iscritte all'albo vigneti. 3. Le uve destinate alla vinificazione dovranno assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale del 12% per tutti i vini eccetto che per il Picolit per il quale detto limite viene fissato al 13%. 4. E' ammessa la colmatura con un massimo del 5% di altri vini dello stesso colore aventi diritto alla denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio". 5. Il periodo di invecchiamento previsto per le tipologie dei vini "riserva" di cui al successivo art. 7 decorre dal 1 novembre dell'annata di produzione delle uve.