Art. 5.
   1. Le operazioni di vinificazione e  di  eventuale  invecchiamento
obbligatorio  previsto  per  le  tipologie  "riserva"  debbono essere
effettuate  all'interno  della  zona  di  produzione  delimitata  nel
precedente art. 3.
   2.  Tuttavia,  tenuto  conto  delle  situazioni  tradizionali,  e'
consentito  che  tali   operazioni   siano   effettuate   nell'intero
territorio  dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona
delimitata.
   E'  inoltre  facolta'  del  Ministero  per  le  risorse  agricole,
alimentari  e  forestali,  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  controllata  e  delle
indicazioni  geografiche  tipiche  dei vini, su richiesta delle ditte
interessate, consentire ai fini dell'impiego della  denominazione  di
origine  "Collio  Goriziano"  o  "Collio"  che  le  uve  prodotte nel
territorio di produzione di cui all'art. 3 possano essere vinificate,
inoltre, in stabilimenti situati nelle province di Gorizia e Udine, a
condizione che le ditte interessate:
     a) dimostrino di avere  terreni  vitati  iscritti  all'Albo  dei
vigneti  dei  vini  con denominazione di origine "Collio Goriziano" o
"Collio";
     b) presentino richiesta motivata e corredata  dal  parere  degli
organi  tecnici  della  regione  autonoma Friuli-Venezia Giulia sulla
rispondenza tecnica degli impianti di  vinificazione  e  sulla  reale
possibilita'  delle  aziende  di  vinificare  le proprie uve iscritte
all'albo vigneti.
   3. Le uve destinate  alla  vinificazione  dovranno  assicurare  un
titolo  alcolometrico  volumico  naturale  del  12%  per tutti i vini
eccetto che per il Picolit per il quale detto limite viene fissato al
13%.
   4. E' ammessa la colmatura con un massimo del  5%  di  altri  vini
dello  stesso  colore  aventi  diritto  alla denominazione di origine
controllata "Collio Goriziano" o "Collio".
   5. Il periodo di invecchiamento previsto per le tipologie dei vini
"riserva" di  cui  al  successivo  art.  7  decorre  dal  1  novembre
dell'annata di produzione delle uve.