Art. 6. I vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche: 1) "Collio Goriziano" o "Collio" tipologia bianco: colore: paglierino, piu' o meno intenso; odore: delicato leggermente aromatico; sapore: asciutto, vivace, fresco e armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; estratto secco netto minimo: 15 per mille; acidita' totale minima: 4,5 per mille. 2) "Collio Goriziano" o "Collio" Chardonnay: colore: paglierino; odore: delicato, caratteristico; sapore: asciutto, pieno armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; estratto secco netto minimo: 15 per mille; acidita' totale minima: 4,5 per mille. 3) "Collio Goriziano" o "Collio" Malvasia: colore: paglierino; odore: gradevole, caratteristico; sapore: asciutto, rotondo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; estratto secco netto minimo: 15 per mille; acidita' totale minima: 4,5 per mille. 4) "Collio Goriziano" o "Collio" Mu'ller Thurgau: colore: paglierino; odore: intenso, caratteristico, gradevole; sapore: asciutto, armonico, pieno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; estratto secco netto minimo: 15 per mille; acidita' totale minima: 4,5 per mille. 5) "Collio Goriziano" o "Collio" Picolit: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: delicato, fine, gradevole; sapore: amabile o dolce, caldo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14%; estratto secco netto minimo: 18 per mille; acidita' totale minima: 4,5 per mille. 6) "Collio Goriziano" o "Collio" Pinot bianco: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: delicato, caratteristico; sapore: asciutto, pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; estratto secco netto minimo: 15 per mille; acidita' totale minima: 4,5 per mille. 7) "Collio Goriziano" o "Collio" Pinot grigio: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: caratteristico; sapore: asciutto, pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; estratto secco netto minimo: 15 per mille; acidita' totale minima: 4,5 per mille. 8) "Collio Goriziano" o "Collio" Ribolla o Ribolla gialla: colore: paglierino; odore: caratteristico; sapore: asciutto, vivace, fresco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; estratto secco netto minimo: 15 per mille; acidita' totale minima: 4,5 per mille. 9) "Collio Goriziano" o "Collio" Riesling: colore: paglierino tendente al dorato; odore: intenso, delicato, gradevole; sapore: asciutto, caratteristico ed aromatico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; estratto secco netto minimo: 15 per mille; acidita' totale minima: 4,5 per mille. 10) "Collio Goriziano" o "Collio" Riesling italico: colore: paglierino leggero con riflessi verdolini; odore: speciale, caratteristico; sapore: asciutto, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; estratto secco netto minimo: 15 per mille; acidita' totale minima: 4,5 per mille. 11) "Collio Goriziano" o "Collio" Sauvignon: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: delicato, caratteristico; sapore: asciutto, fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; estratto secco netto minimo: 15 per mille; acidita' totale minima: 4,5 per mille. 12) "Collio Goriziano" o "Collio" Tocai friulano: colore: paglierino con riflessi citrini; odore: delicato, gradevole, con profumo caratteristico; sapore: asciutto, caldo, pieno, amarognolo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; estratto secco netto minimo: 15 per mille; acidita' totale minima: 4,5 per mille. 13) "Collio Goriziano" o "Collio" Traminer aromatico: colore: paglierino con riflessi dorati; odore: aroma tipico caratteristico; sapore: asciutto, aromatico, intenso, caratteristico, pieno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; estratto secco netto minimo: 15 per mille; acidita' totale minima: 4,5 per mille. 14) "Collio Goriziano" o "Collio" tipologia rosso: colore: rubino, con eventuali riflessi granati; odore: leggermente erbaceo, vinoso; sapore: asciutto, di corpo, pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; estratto secco netto minimo: 18 per mille; acidita' totale minima: 4,5 per mille. 15) "Collio Goriziano" o "Collio" Cabernet: colore: rubino, con riflessi granati; odore: caratteristico, erbaceo, che si fa etereo nel tempo; sapore: asciutto, armonico, leggermente erbaceo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; estratto secco netto minimo: 18 per mille; acidita' totale minima: 4,5 per mille. 16) "Collio Goriziano" o "Collio" Cabernet franc: colore: rubino, abbastanza intenso; odore: caratteristico, erbaceo, gradevole; sapore: asciutto, ritondo, erbaceo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; estratto secco netto minimo: 18 per mille; acidita' totale minima: 4,5 per mille. 17) "Collio Goriziano" o "Collio" Cabernet Sauvignon: colore: rubino, con riflessi granati; odore: caratteristico, gradevole, intenso; sapore: asciutto, rotondo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; estratto secco netto minimo: 18 per mille; acidita' totale minima: 4,5 per mille. 18) "Collio Goriziano" o "Collio" Merlot: colore: rosso rubino non molto intenso; odore: caratteristico, gradevole, talvolta con fondo erbaceo; sapore: asciutto, leggermente amarognolo, sapido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; estratto secco netto minimo: 18 per mille; acidita' totale minima: 4,5 per mille. 19) "Collio Goriziano" o "Collio" Pinot nero: colore: rubino poco intenso; odore: intenso e caratteristico; sapore: asciutto, gradevole, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; estratto secco netto minimo: 18 per mille; acidita' totale minima: 4,5 per mille. 20) I vini bianchi e rossi con specificazione aggiuntiva "riserva" di cui al seguente art. 7, dovranno presentare gli specifici caratteri organolettici derivanti dal periodo e dalle modalita' di invecchiamento. 21) I vini bianchi e rossi di cui al presente articolo, qualora affinati in fusti di legno, potranno presentare i peculiari caratteri organolettici derivanti dal sistema di produzione, che non dovranno tuttavia prevalere su quelli derivanti dall'origine. 22) E' in facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per ciascun vino relativamente all'acidita' totale e all'estratto secco.