Art. 7.
   I vini bianchi e rossi di cui all'art. 2, comma  1)  e  comma  2),
provenienti  da  uve  che  assicurino  un titolo alcolometrico minimo
naturale  del  12%   escluso   il   Picolit,   possono   portare   la
specificazione aggiuntiva "riserva" purche':
    1)  i  vini  rossi abbiano subito un periodi di invecchiamento di
tre anni, di cui almeno sei mesi trascorsi in botte  di  legno  ed  i
corrispondenti  quantitativi  siano  stati annotati separatamente sui
registri di cantina entro il 1 novembre dell'anno di produzione delle
uve;
    2) i vini bianchi abbiano subito un periodo di invecchiamento  di
due  anni  ed  i  corrispondenti  quantitativi  siano  stati annotati
separatamente sui registri di cantina entro il 1  novembre  dell'anno
di produzione delle uve.