Art. 7. I vini bianchi e rossi di cui all'art. 2, comma 1) e comma 2), provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico minimo naturale del 12% escluso il Picolit, possono portare la specificazione aggiuntiva "riserva" purche': 1) i vini rossi abbiano subito un periodi di invecchiamento di tre anni, di cui almeno sei mesi trascorsi in botte di legno ed i corrispondenti quantitativi siano stati annotati separatamente sui registri di cantina entro il 1 novembre dell'anno di produzione delle uve; 2) i vini bianchi abbiano subito un periodo di invecchiamento di due anni ed i corrispondenti quantitativi siano stati annotati separatamente sui registri di cantina entro il 1 novembre dell'anno di produzione delle uve.