Art. 8.
   Nella designazione in  etichetta  dei  vini  di  cui  al  presente
disciplinare   di   produzione   si  debbono  osservare  le  seguenti
prescrizioni:
    1) e' vietato usare  qualsiasi  menzione  aggiuntiva  diversa  da
quelle previste dal presente disciplinare;
    2) le specificazioni di vitigno in aggiunta alla denominazione di
origine  controllata  "Collio  Goriziano" o "Collio" debbono figurare
immediatamente al di sotto della dicitura "denominazione  di  origine
controllata"  ed  in  caratteri  le cui dimensioni non superino i due
terzi di quelli  usati  per  indicare  la  denominazione  di  origine
stessa;
    3)  i  vini  con  denominazione  di  origine "Collio Goriziano" o
"Collio" debbono obbligatoriamente riportare in etichetta l'annata di
produzione delle uve;
    4) i caratteri utilizzati per l'indicazione "riserva" non debbono
superare, in dimensione, quelli usati per l'indicazione di vitigno;
    5) e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento  a
comuni,  frazioni  o  localita'  compresi  nella  zona delimitata nel
precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengano le  uve  da
cui i vini cosi' designati sono stati ottenuti.