Art. 8. Nella designazione in etichetta dei vini di cui al presente disciplinare di produzione si debbono osservare le seguenti prescrizioni: 1) e' vietato usare qualsiasi menzione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare; 2) le specificazioni di vitigno in aggiunta alla denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio" debbono figurare immediatamente al di sotto della dicitura "denominazione di origine controllata" ed in caratteri le cui dimensioni non superino i due terzi di quelli usati per indicare la denominazione di origine stessa; 3) i vini con denominazione di origine "Collio Goriziano" o "Collio" debbono obbligatoriamente riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve; 4) i caratteri utilizzati per l'indicazione "riserva" non debbono superare, in dimensione, quelli usati per l'indicazione di vitigno; 5) e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni o localita' compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui i vini cosi' designati sono stati ottenuti.