IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978, e successive modificazioni, che all'art. 25 prevede l'istituzione di un Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente la parita' uomo donna in materia di lavoro; Vista la legge19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione; Visto l'art. 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica; Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991); Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n. 2081/93 relativo alle missioni dei Fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca Europea per gli Investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n. 2082/93 relativo al coordinamento tra gli interventi rispettivamente dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli per la Banca Europea per gli Investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n. 2084/93 relativo al Fondo sociale europeo; Visti i regolamenti (CEE) 2083/93 e 2085/93, recanti disposizioni per l'applicazione degli interventi rispettivamente del Fondo europeo di sviluppo regionale e del FEOGA orientamento; Visti i quadri comunitari di sostegno e documenti unici di programmazione approvati dall'Unione europea, relativi agli obiettivi 1, 2, 3, 4 e 5b di cui al Regolamento CEE n. 2081/93; Visti i programmi operativi a titolarita' regionali e multiregionali, approvati dalla Commissione dell'Unione europea contenenti gli interventi di Fondo sociale europeo, per l'anno 1996, a titolo degli obiettivi 1, 2, 3, 4 e 5b di cui al regolamento (CEE) 2081/93; Viste le determinazioni del Comitato di sorveglianza del Quadro comunitario di sostegno obiettivo 1 del 19 luglio 1996 notificate alla Commissione europea con nota del 21 ottobre 1996 del Ministero del bilancio e della programmazione economica, relative alla soppressione del finanziamento privato previsto per i programmi a titolarita' Ministero del lavoro "Emergenza occupazionale Sud" e "Azioni innovative e A. T." (obiettivo 3), e alla riduzione al 10% del contributo privato del programma "Emergenza occupazione Sud" (obiettivo 4). Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 4852 del 18 novembre 1996 concernente il programma degli interventi finanziari relativi al 1996 per il cofinanziamento dei programmi ammessi a beneficiare del contributo del Fondo sociale europeo; Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994 n. 284; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Le risorse finanziarie per il cofinanziamento nazionale delle azioni del Fondo sociale europeo, pari a complessive lire 1.191,3 miliardi, relative ai quadri comunitari di sostegno e di documenti unici di programmazione degli obiettivi 1, 2, 3, 4 e 5b, quali risultanti dalle allegate tabelle A, B, e C sono assicurate, per l'anno 1996, quanto a lire 837,9 miliardi dalle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 183/1987, quanto a lire 173,6 miliardi dai bilanci regionali, quanto a lire 116,3 miliardi da contributi di operatori privati e quanto a lire 63,4 miliardi da altri interventi pubblici di settore. 2. Il finanziamento a carico del Fondo di rotazione grava sull'esercizio finanziario 1996. 3. Ai fini dell'attuazione delle azioni di cui al precedente comma 1, il predetto Fondo di rotazione provvede, sulla base delle vigenti disposizioni, alle erogazioni di competenza, liquidando, in favore delle regioni e province autonome, titolari di programmi operativi, il primo anticipo a seguito della pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per i programmi multiregionali, le erogazioni saranno effettuate sulla base delle richieste che perverranno al Fondo medesimo dal Ministero del lavoro e previdenza sociale. 4. Il Fondo di rotazione e' autorizzato a proseguire, negli esercizi successivi al 1996 e comunque fino a quando perdura l'intervento comunitario, le erogazioni non effettuate nel corso del predetto esercizio in favore degli aventi diritto. 5. I titolari dei programmi verificano che gli operatori, nella elaborazione dei progetti formativi, inseriscano fra i relativi costi, anche quelli gravanti sulla finanza pubblica a titolo di indennita' per cassa integrazione, mobilita', sgravi contributivi ed istituti similari, nonche' limitatamente alle regioni del centro nord, i costi ammissibili al finanziamento di cui alla legge 492/1988, il cui ammontare viene posto in detrazione delle quote a carico del Fondo di rotazione e dei bilanci regionali, come determinate al precedente comma 1. I titolari di detti programmi verificano, altresi' che per i progetti presentati dagli enti e societa' pubbliche, la relativa quota nazionale di cofinanziamento sia assicurata con risorse dei propri bilanci. Le risultanze di tale verifica sono comunicate, a cura delle regioni, al Ministero del lavoro e previdenza sociale ed al Ministero del tesoro, ai fini della sottoposizione al CIPE di apposita delibera di rimodulazione del cofinanziamento nazionale pubblico. 6. Gli stessi titolari dei programmi attuano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi operativi. A tal fine essi dovranno adeguarsi tempestivamente alle iniziative assunte o in corso di definizione nel quadro del partenariato. 7. I Comitati di sorveglianza, entro il 30 aprile di ciascun anno, definiscono lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio. Nel caso siano rilevati ritardi nella realizzazione degli interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate, nonche' quanto previsto dagli articoli 5 (comma 2) e 6 (comma 3) del testo coordinato della legge 8 agosto 1995, n. 341. 8. A seguito delle verifiche di cui al punto 5, il CIPE, su proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, adotta le necessarie variazioni alla presente delibera. 9. La presente delibera annulla e sostituisce quella adottata in data 9 maggio 1996, di cui vengono fatti salvi gli effetti gia' prodotti. Roma, 18 dicembre 1996 Il Presidente delegato: CIAMPI Registrata alla Corte dei conti il 19 febbraio 1997 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 70