IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la legge 16 aprile 1987, n. 183 concernente il coordinamento
delle politiche comunitarie  riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia
alle  Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli
atti normativi comunitari e, in particolare,  gli  articoli  2  e  3,
relativi  ai  compiti  del  CIPE  in  ordine all'armonizzazione della
politica economica nazionale con le  politiche  comunitarie,  nonche'
l'art.  5  che  ha  istituito  il Fondo di rotazione per l'attuazione
delle stesse;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Vista   la  legge  n.  845  del  21  dicembre  1978,  e  successive
modificazioni, che all'art. 25 prevede l'istituzione di un  Fondo  di
rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo;
  Vista  la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente la parita' uomo
donna in materia di lavoro;
  Vista la legge19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti  a
sostegno dell'occupazione;
  Visto  l'art.  1,  comma  72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
  Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19  febbraio  1992,  n.  142
(legge comunitaria per il 1991);
  Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n.
2081/93  relativo  alle  missioni  dei Fondi a finalita' strutturali,
alla loro efficacia e al  coordinamento  dei  loro  interventi  e  di
quelli  della  Banca  Europea  per  gli  Investimenti  e  degli altri
strumenti finanziari esistenti;
  Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n.
2082/93 relativo al coordinamento tra gli interventi  rispettivamente
dei  vari  fondi  strutturali,  da  un  lato, e tra tali interventi e
quelli per la Banca  Europea  per  gli  Investimenti  e  degli  altri
strumenti finanziari esistenti;
  Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n.
2084/93 relativo al Fondo sociale europeo;
  Visti  i  regolamenti (CEE) 2083/93 e 2085/93, recanti disposizioni
per l'applicazione degli interventi rispettivamente del Fondo europeo
di sviluppo regionale e del FEOGA orientamento;
  Visti  i  quadri  comunitari  di  sostegno  e  documenti  unici  di
programmazione approvati dall'Unione europea, relativi agli obiettivi
1, 2, 3, 4 e 5b di cui al Regolamento CEE n. 2081/93;
  Visti   i   programmi   operativi   a   titolarita'   regionali   e
multiregionali,  approvati  dalla  Commissione  dell'Unione   europea
contenenti  gli interventi di Fondo sociale europeo, per l'anno 1996,
a titolo degli obiettivi 1, 2, 3, 4 e 5b di cui al regolamento  (CEE)
2081/93;
  Viste  le  determinazioni  del  Comitato di sorveglianza del Quadro
comunitario di sostegno obiettivo 1 del  19  luglio  1996  notificate
alla  Commissione  europea con nota del 21 ottobre 1996 del Ministero
del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   relative   alla
soppressione  del  finanziamento  privato  previsto per i programmi a
titolarita'  Ministero  del  lavoro  "Emergenza  occupazionale Sud" e
"Azioni innovative e A. T." (obiettivo 3), e alla  riduzione  al  10%
del  contributo  privato  del  programma  "Emergenza occupazione Sud"
(obiettivo 4).
  Vista la nota del Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale
n.   4852  del  18  novembre  1996  concernente  il  programma  degli
interventi finanziari relativi al 1996  per  il  cofinanziamento  dei
programmi  ammessi  a  beneficiare  del  contributo del Fondo sociale
europeo;
  Viste le risultanze  dei  lavori  istruttori  svolti  dal  Comitato
previsto  dall'art.  5 del decreto del Presidente della Repubblica 24
marzo 1994 n. 284;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1. Le risorse finanziarie per il  cofinanziamento  nazionale  delle
azioni  del  Fondo  sociale  europeo, pari a complessive lire 1.191,3
miliardi, relative ai quadri comunitari di sostegno  e  di  documenti
unici  di  programmazione  degli  obiettivi  1,  2,  3, 4 e 5b, quali
risultanti dalle allegate tabelle A, B,  e  C  sono  assicurate,  per
l'anno  1996,  quanto  a lire 837,9 miliardi dalle disponibilita' del
Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 183/1987,  quanto  a
lire  173,6  miliardi  dai  bilanci  regionali,  quanto  a lire 116,3
miliardi da contributi di operatori privati  e  quanto  a  lire  63,4
miliardi da altri interventi pubblici di settore.
  2.   Il  finanziamento  a  carico  del  Fondo  di  rotazione  grava
sull'esercizio finanziario 1996.
  3. Ai fini dell'attuazione delle azioni di cui al precedente  comma
1,  il predetto Fondo di rotazione provvede, sulla base delle vigenti
disposizioni, alle erogazioni di competenza,  liquidando,  in  favore
delle  regioni  e province autonome, titolari di programmi operativi,
il primo  anticipo  a  seguito  della  pubblicazione  della  presente
delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Per  i  programmi  multiregionali, le erogazioni saranno effettuate
sulla base delle richieste che  perverranno  al  Fondo  medesimo  dal
Ministero del lavoro e previdenza sociale.
  4.  Il  Fondo  di  rotazione  e'  autorizzato  a  proseguire, negli
esercizi  successivi  al  1996  e  comunque  fino  a  quando  perdura
l'intervento  comunitario, le erogazioni non effettuate nel corso del
predetto esercizio in favore degli aventi diritto.
  5. I titolari dei programmi verificano  che  gli  operatori,  nella
elaborazione  dei  progetti  formativi,  inseriscano  fra  i relativi
costi, anche quelli gravanti  sulla  finanza  pubblica  a  titolo  di
indennita'  per cassa integrazione, mobilita', sgravi contributivi ed
istituti similari, nonche'  limitatamente  alle  regioni  del  centro
nord,  i  costi  ammissibili  al  finanziamento  di  cui  alla  legge
492/1988, il cui ammontare viene posto in detrazione  delle  quote  a
carico   del  Fondo  di  rotazione  e  dei  bilanci  regionali,  come
determinate al precedente comma 1.  I  titolari  di  detti  programmi
verificano,  altresi'  che  per  i  progetti  presentati dagli enti e
societa' pubbliche, la relativa quota  nazionale  di  cofinanziamento
sia  assicurata con risorse dei propri bilanci. Le risultanze di tale
verifica sono comunicate, a cura  delle  regioni,  al  Ministero  del
lavoro e previdenza sociale ed al Ministero del tesoro, ai fini della
sottoposizione  al  CIPE  di  apposita  delibera di rimodulazione del
cofinanziamento nazionale pubblico.
  6. Gli stessi titolari dei programmi attuano tutte le iniziative ed
i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i
finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi operativi.
A tal fine essi dovranno adeguarsi  tempestivamente  alle  iniziative
assunte o in corso di definizione nel quadro del partenariato.
  7.  I Comitati di sorveglianza, entro il 30 aprile di ciascun anno,
definiscono lo stato di attuazione degli interventi  cofinanziati  al
31  dicembre  dell'esercizio  precedente,  sulla  base  dei  dati  di
monitoraggio.
  Nel  caso  siano  rilevati  ritardi   nella   realizzazione   degli
interventi,   saranno   attivate   in   tempo   utile  le  azioni  di
riprogrammazione dirette a garantire il pieno e  tempestivo  utilizzo
delle  risorse  assegnate,  nonche'  quanto previsto dagli articoli 5
(comma 2) e 6 (comma 3) del testo coordinato  della  legge  8  agosto
1995, n. 341.
  8.  A  seguito  delle  verifiche  di  cui  al  punto 5, il CIPE, su
proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,  adotta
le necessarie variazioni alla presente delibera.
  9.  La  presente  delibera annulla e sostituisce quella adottata in
data 9 maggio 1996, di cui  vengono  fatti  salvi  gli  effetti  gia'
prodotti.
   Roma, 18 dicembre 1996
                                       Il Presidente delegato: CIAMPI
Registrata alla Corte dei conti il 19 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 70