IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la legge 16 aprile 1987, n. 183 concernente il coordinamento
delle politiche comunitarie  riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia
alle  Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli
atti normativi comunitari e, in  particolare  gli  articoli  2  e  3,
relativi  ai  compiti  del  CIPE  in  ordine all'armonizzazione della
politica economica nazionale con le  politiche  comunitarie,  nonche'
l'art.  5  che  ha  istituito  il Fondo di rotazione per l'attuazione
delle stesse;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Vista   la   legge  n.  845  del  21  dicembre  1978  e  successive
modificazioni, che all'art. 25 prevede l'istituzione di un  Fondo  di
rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo;
  Vista  la  legge 10 aprile 1991 n. 125, concernente la parita' uomo
donna in materia di lavoro;
  Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione;
  Visto l'art. 1 comma 72 della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,
recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
  Visti  gli  articoli  74  e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142
(legge comunitaria per il 1991);
  Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n.
2081/93 relativo alle missioni dei  Fondi  a  finalita'  strutturali,
alla  loro  efficacia  e  al  coordinamento  dei loro interventi e di
quelli della  Banca  europea  per  gli  investimenti  e  degli  altri
strumenti finanziari esistenti;
  Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n.
2082/93  relativo  al coordinamento tra gli interventi dei vari fondi
strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli per la  Banca
europea  per  gli  investimenti  e  degli  altri strumenti finanziari
esistenti;
  Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n.
2084/93 relativo al Fondo sociale europeo;
  Visti i regolamenti (CEE) 2083/93 e 2085/93,  recanti  disposizioni
per l'applicazione degli interventi rispettivamente del Fondo europeo
di sviluppo regionale e del FEOGA orientamento;
  Visti  i  quadri  comunitari  di  sostegno  e  documenti  unici  di
programmazione approvati dall'Unione europea, relativi agli obiettivi
1, 2, 3, 4 e 5 b di cui al regolamento CEE n. 2081/93;
  Visti   i   programmi   operativi   a   titolarita'   regionali   e
multiregionali,   approvati  dalla  Commissione  dell'Unione  europea
contenenti gli interventi di Fondo sociale europeo, per l'anno  1994,
a titolo degli obiettivi 1, 2, 3, 4 e 5 b di cui al regolamento (CEE)
2081/93;
  Viste  le  determinazioni  del  Comitato di sorveglianza del quadro
comunitario di sostegno obiettivo 1 del  19  luglio  1996  notificate
alla  Commissione  europea con nota del 21 ottobre 1996 del Ministero
del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   relative   alla
soppressione  del  finanziamento  privato  previsto per i programmi a
titolarita' Ministero del  lavoro  "Emergenza  occupazionale  Sud"  e
"Azioni  innovative  e  A. T." (obiettivo 3), e alla riduzione al 10%
del contributo privato del programma  "Emergenza  occupazionale  Sud"
(obiettivo 4).
  Vista  la  nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
n.  4852  del  18  novembre  1996  concernente  il  programma   degli
interventi  finanziari  relativi  al  1994 per il cofinanziamento dei
programmi ammessi a beneficiare  del  contributo  del  Fondo  sociale
europeo;
  Viste  le  risultanze  dei  lavori  istruttori  svolti dal Comitato
previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  24
marzo 1994 n. 284;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1.  Le  risorse  finanziarie per il cofinanziamento nazionale delle
azioni del Fondo sociale europeo, pari  a  complessive  lire  1.031,4
miliardi,  relative  ai  quadri comunitari di sostegno e di documenti
unici di programmazione degli obiettivi 1, 2,  3,  4  e  5  b,  quali
risultanti  dalle  allegate  tabelle  A,  B, e C sono assicurate, per
l'anno 1994, quanto a lire 769,6 miliardi  dalle  disponibilita'  del
Fondo  di  rotazione  di  cui all'art. 5 della legge 183/87, quanto a
lire 154,5  miliardi  dai  bilanci  regionali,  quanto  a  lire  96,5
miliardi  da  contributi  di  operatori  privati e quanto a lire 10,7
miliardi da altri interventi pubblici di settore.
  2.  Il  finanziamento  a  carico  del  Fondo  di  rotazione   grava
sull'esercizio finanziario 1996.
  3.  Ai fini dell'attuazione delle azioni di cui al precedente comma
1, il predetto Fondo di rotazione provvede, sulla base delle  vigenti
disposizioni  alle  erogazioni  di  competenza, liquidando, in favore
delle regioni e provincie autonome, titolari di programmi  operativi,
il  primo  anticipo  a  seguito  della  pubblicazione  della presente
delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
  Per i programmi multiregionali, le  erogazioni  saranno  effettuate
sulla  base  delle  richieste  che  perverranno al Fondo medesimo dal
Ministero del lavoro e previdenza sociale.
  4. Il  Fondo  di  rotazione  e'  autorizzato  a  proseguire,  negli
esercizi  successivi  al  1996  e  comunque  fino  a  quando  perdura
l'intervento comunitario, le erogazioni non effettuate nel corso  del
predetto esercizio in favore degli aventi diritto.
  5.  I  titolari  dei  programmi verificano che gli operatori, nella
elaborazione dei  progetti  formativi,  inseriscano  fra  i  relativi
costi,  anche  quelli  gravanti  sulla  finanza  pubblica a titolo di
indennita' per cassa integrazione, mobilita', sgravi contributivi  ed
istituti  similari,  nonche'  limitatamente  alle  regioni del centro
nord, i costi ammissibili al finanziamento di cui alla legge  492/88,
il  cui  ammontare viene posto in detrazione delle quote a carico del
Fondo di rotazione e  dei  bilanci  regionali,  come  determinate  al
precedente comma 1.
  I  titolari  di  detti  programmi  verificano,  altresi'  che per i
progetti presentati dagli enti  e  societa'  pubbliche,  la  relativa
quota  nazionale  di  cofinanziamento  sia assicurata con risorse dei
propri bilanci. Le risultanze di tale  verifica  sono  comunicate,  a
cura  delle  regioni, al Ministero del lavoro e previdenza sociale ed
al Ministero del tesoro, ai fini  della  sottoposizione  al  CIPE  di
apposita  delibera  di  rimodulazione  del  cofinanziamento nazionale
pubblico.
  6. Gli stessi titolari dei programmi attuano tutte le iniziative ed
i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i
finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi operativi.
A tal fine essi dovranno adeguarsi  tempestivamente  alle  iniziative
assunte o in corso di definizione nel quadro del partenariato.
  7.  I Comitati di sorveglianza, entro il 30 aprile di ciascun anno,
definiscono lo stato di attuazione degli interventi  cofinanziati  al
31  dicembre  dell'esercizio  precedente,  sulla  base  dei  dati  di
monitoraggio.
  Nel  caso  siano  rilevati  ritardi   nella   realizzazione   degli
interventi,   saranno   attivate   in   tempo   utile  le  azioni  di
riprogrammazione dirette a garantire il pieno e  tempestivo  utilizzo
delle  risorse  assegnate,  nonche'  quanto previsto dagli articoli 5
(comma 2) e 6 (comma 3) del testo coordinato  della  legge  8  agosto
1995, n. 341.
  8.  A  seguito  delle  verifiche  di  cui  al  punto 5, il CIPE, su
proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,  adotta
le necessarie variazioni alla presente delibera.
  9.  La  presente  delibera annulla e sostituisce quelle adottate in
data 23 giugno 1995 e 21 dicembre 1995 di cui vengono fatti salvi gli
effetti gia' prodotti.
   Roma, 18 dicembre 1996
                                       Il Presidente delegato: CIAMPI
Registrata alla Corte dei conti il 19 febbraio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 68