Art. 3.
  Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui
agli  articoli  precedenti  avra' inizio il collocamento della quarta
tranche di detti titoli per un  importo  massimo  del  10  per  cento
dell'ammontare  nominale  indicato  al  primo  comma  dell'art. 1 del
presente decreto; tale tranche sara' riservata, ai sensi dell'art. 4,
secondo comma, del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio  1994,
agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato
all'asta della terza tranche.
  Gli    "specialisti"    potranno    partecipare   al   collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino  alle  ore
17 del giorno 27 febbraio 1997.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  Il  collocamento   supplementare   avra'   luogo   al   prezzo   di
aggiudicazione determinato nell'asta della tereza tranche.
  Ai  fini  dell'assegnazione  valgono,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto  ministeriale  in
data  27  gennaio 1997. La richiesta di ciascuno "specialista" dovra'
essere presentata con le modalita' di  cui  all'art.  8  del  decreto
stesso e dovra' contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si
intende sottoscrivere.
  Ciascuna  richiesta  non potra' essere inferiore a lire 100 milioni
ne' superiore  all'intero  importo  del  collocamento  supplementare.
Eventuali  richieste  di  importo  non  multiplo  del taglio unitario
minimo del prestito verranno arrotondate per difetto;  per  eventuali
richieste  distribuite su piu' offerte verra' presa in considerazione
la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione
eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.