Art. 3.
  Ferme restando le  disposizioni  vigenti  relative  alle  esenzioni
fiscali  in  materia  di  debito pubblico, relativamente al pagamento
degli interessi e al rimborso del capitale che verra'  effettuato  in
unica  soluzione  il  1  marzo  2002, ai buoni emessi con il presente
decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1 aprile
1996, n. 239.
  Per quanto riguarda i titoli al  portatore,  i  suddetti  pagamenti
verranno  effettuati  arrotondando,  se  necessario, alle 5 lire piu'
vicine, per eccesso o  per  difetto,  a  seconda  che  si  tratti  di
frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo
relativo al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore dei pagamenti
relativi  agli  altri  tagli verra' determinato per moltiplicazione o
per divisione - utilizzando, se del caso,  il  medesimo  criterio  di
arrotondamento  sopra  illustrato - sulla base dell'importo afferente
al suddetto taglio teorico.
  Per quanto riguarda  i  titoli  nominativi,  i  medesimi  pagamenti
verranno  effettuati  con le modalita' di arrotondamento indicate nel
precedente comma e con riferimento al  minimo  iscrivibile  nel  Gran
libro  del debito pubblico. I pagamenti relativi ai titoli nominativi
di  capitale  nominale  multiplo  del  minimo  iscrivibile,  verranno
determinati  per  moltiplicazione  del  valore  relativo  allo stesso
minimo iscrivibile.
  Ai sensi  dell'art.  11,  secondo  comma,  del  richiamato  decreto
legislativo   n.   239   del  1996,  nel  caso  di  riapertura  delle
sottoscrizioni dell'emissione di cui al  presente  decreto,  ai  fini
dell'applicazione  dell'imposta  sostitutiva  di  cui  all'art. 2 del
medesimo provvedimento legislativo alla differenza  fra  il  capitale
nominale  dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il
prezzo di riferimento rimane quello  di  aggiudicazione  della  prima
tranche del prestito.
  La  riapertura  della  presente emissione potra' avvenire anche nel
corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso  l'importo
relativo   concorrera'   al  raggiungimento  del  limite  massimo  di
indebitamento previsto per gli anni stessi.