AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura   delle
disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((...))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Nella  Gazzeta  Ufficiale  del  7  aprile  1997 si procedera' alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle
relative note.
 
                               Capo I
                 DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
                               Art. 1.
           Disposizioni in materia di imposte sui redditi
 
  1.  Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
(( a)  nell'articolo  13-bis,   come modificato  dall'articolo     ))
(( 3, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,               ))
(( concernente le detrazioni per oneri, al comma 1, lettera c), terzo
periodo,  ))  dopo le parole "menomazioni funzionali permanenti" sono
inserite le seguenti: ", (( nonche' quelle )) per sussidi  tecnici  e
informatici  rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilita'
di integrazione dei soggetti di cui  all'articolo  3  della  legge  5
febbraio 1992, n. 104";
    b)   nell'articolo   50,   comma  8,  secondo  e  terzo  periodo,
concernenti la determinazione del reddito derivante dall'utilizzo  di
opere   dell'ingegno   e   brevetti   industriali,   come  modificati
dall'articolo 8, comma 1, lettera b-bis, del decreto-legge 20  giugno
1996,  n.  323,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 425, le parole da "ridotto del 20 per cento" fino  a  "cento
milioni di lire;" sono sostituite dalle seguenti: "ridotto del 25 per
cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese;";
    c)  nell'articolo  69, concernente l'ammortamento finanziario dei
beni gratuitamente devolvibili:
    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  " 1. Per i beni gratuitamente  devolvibili  alla  scadenza  di  una
concessione  e'  consentita,  in  luogo dell'ammortamento di cui agli
articoli 67 e 68, la deduzione  di  quote  costanti  di  ammortamento
finanziario.";
    2)  nel  primo  periodo del comma 2, dopo la parola "concessione"
sono aggiunte le seguenti: ", considerando tali anche le frazioni";
    3) il comma 4 e' abrogato;
    d)  nell'articolo  73,  comma  2,  relativo  alla  deduzione   di
particolari accantonamenti:
    1)  il  primo  e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti:
"Per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio  di
opere  pubbliche (( e le imprese sub-concessionarie di queste )) sono
deducibili gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del  passivo
a  fronte  delle  spese  di  ripristino  o  di  sostituzione dei beni
gratuitamente devolvibili allo  scadere  della  concessione  e  delle
altre  spese  di  cui  al  comma  7 dell'articolo 67. La deduzione e'
ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del  cinque  per  cento
del  costo  e  non  e'  piu'  ammessa  quando  il  fondo ha raggiunto
l'ammontare  complessivo  delle  spese  relative  al  bene   medesimo
sostenute negli ultimi due esercizi.";
    2) l'ultimo periodo e' soppresso.
(( 1-bis. All'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge 23       ))
(( dicembre 1996, n. 663, le parole "200 miliardi annui" sono      ))
(( sostituite dalle seguenti "260 miliardi annui" e dopo le        ))
(( parole: "di redditi da pensione" sono inserite le seguenti: "e  ))
(( da lavoro dipendente". All'onere derivante dalla disposizione   ))
(( di cui al presente comma si fa fronte utilizzando parzialmente, ))
(( per lire 60 miliardi, le maggiori entrate derivanti dalle       ))
(( disposizioni di cui all'articolo 6-bis) .                       ))
  2.  Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle
spese sostenute e ai compensi corrisposti  dal  1  gennaio  1997.  Le
disposizioni  del  comma 1, lettere c) e d), si applicano a decorrere
dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996; per le
imprese  che  negli  esercizi  precedenti  hanno  dedotto  quote   di
ammortamento finanziario di cui all'articolo 69 del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  in  aggiunta  a  quelle  di
ammortamento  di  cui agli articoli 67 e 68 del medesimo testo unico,
ai fini del residuo ammortamento, a norma dei predetti articoli 67  e
68, ovvero del successivo articolo 69, si considera gia' ammortizzato
l'ammontare  delle  quote complessivamente dedotte; se tale ammontare
supera il costo dei beni, l'eccedenza concorre a formare  il  reddito
del predetto periodo di imposta.
  3.   Per  i  redditi  sottoposti  a  tassazione  separata,  di  cui
all'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta
alla  fonte,  e'  dovuto  un  versamento,  a titolo di acconto, nella
misura del 20 per cento. Il versamento e' effettuato  nei  termini  e
con  le  modalita'  previsti  per  quello  a  saldo delle imposte sui
redditi e si applica la disposizione recata dall'articolo 6, comma 3,
del  decreto-legge  31  maggio  1994,   n.   330,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  27  luglio  1994, n. 473, in materia di
soprattasse per l'omesso o ritardato versamento delle imposte dovute.
  4. Ai fini dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  si
detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare,
un  importo  pari  al  22  per  cento  dell'ammontare complessivo non
superiore a 5 milioni di lire  degli  interessi  passivi  e  relativi
oneri  accessori,  nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione (( pagati  ))  a  soggetti  residenti  nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea,
ovvero  a  stabili  organizzazioni  nel  territorio  dello  Stato  di
soggetti non residenti in dipendenza  di  mutui  contratti  nel  1997
((per  effettuare  interventi  di cui alle lettere a), b), c) e d) ))
dell'articolo 31, primo comma, della legge 5  agosto  1978,  n.  457,
recante norme per l'edilizia residenziale. Nel caso di contitolarita'
del  contratto  di  mutuo,  o  di piu' contratti di mutuo, si applica
quanto stabilito dal comma 1, lettera  b)  dell'articolo  13-bis  del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del
Ministro delle finanze sono stabilite le modalita'  e  le  condizioni
alle quali e' subordinata la detrazione di cui al presente comma.
(( 5. La disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 9, del     ))
(( decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e quella contenuta  ))
(( nell'articolo 42, comma 4, ultimo periodo, del testo unico      ))
(( delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente  ))
(( della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta           ))
(( dall'articolo 11, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335,   ))
(( devono intendersi riferite esclusivamente, ai destinatari       ))
(( iscritti alle forme pensionistiche complementari                ))
(( successivamente alla data di entrata in vigore del decreto      ))
(( legislativo n. 124 del 1993.                                    ))
  6. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  nell'articolo  24,  dopo  il  quarto  comma  e'  inserito  il
seguente: "Per i redditi di cui all'articolo  47,  comma  1,  lettera
h-bis,  del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
valgono  le  disposizioni  del  precedente  articolo e la ritenuta e'
commisurata all'87,50 per cento dell'ammontare corrisposto.";
    b) nell'articolo 25, quarto  comma,  primo  periodo,  le  parole:
"commisurata   al  70  per  cento  del  loro  ammontare  lordo"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "sulla  parte   imponibile   del   loro
ammontare".
  7.  All'articolo  13,  comma  10, del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, l'ultimo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:    "Si
applica il comma 3 dell'articolo 16 del medesimo testo unico".
  8.  All'articolo 11, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le
parole: "Agli effetti del comma 10" sono sostituite  dalle  seguenti:
"Agli effetti del comma 9".