AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((...)) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Nella Gazzeta Ufficiale del 7 aprile 1997 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note. Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA Art. 1. Disposizioni in materia di imposte sui redditi 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: (( a) nell'articolo 13-bis, come modificato dall'articolo )) (( 3, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, )) (( concernente le detrazioni per oneri, al comma 1, lettera c), terzo periodo, )) dopo le parole "menomazioni funzionali permanenti" sono inserite le seguenti: ", (( nonche' quelle )) per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104"; b) nell'articolo 50, comma 8, secondo e terzo periodo, concernenti la determinazione del reddito derivante dall'utilizzo di opere dell'ingegno e brevetti industriali, come modificati dall'articolo 8, comma 1, lettera b-bis, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, le parole da "ridotto del 20 per cento" fino a "cento milioni di lire;" sono sostituite dalle seguenti: "ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese;"; c) nell'articolo 69, concernente l'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: " 1. Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione e' consentita, in luogo dell'ammortamento di cui agli articoli 67 e 68, la deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario."; 2) nel primo periodo del comma 2, dopo la parola "concessione" sono aggiunte le seguenti: ", considerando tali anche le frazioni"; 3) il comma 4 e' abrogato; d) nell'articolo 73, comma 2, relativo alla deduzione di particolari accantonamenti: 1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche (( e le imprese sub-concessionarie di queste )) sono deducibili gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e delle altre spese di cui al comma 7 dell'articolo 67. La deduzione e' ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del cinque per cento del costo e non e' piu' ammessa quando il fondo ha raggiunto l'ammontare complessivo delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due esercizi."; 2) l'ultimo periodo e' soppresso. (( 1-bis. All'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge 23 )) (( dicembre 1996, n. 663, le parole "200 miliardi annui" sono )) (( sostituite dalle seguenti "260 miliardi annui" e dopo le )) (( parole: "di redditi da pensione" sono inserite le seguenti: "e )) (( da lavoro dipendente". All'onere derivante dalla disposizione )) (( di cui al presente comma si fa fronte utilizzando parzialmente, )) (( per lire 60 miliardi, le maggiori entrate derivanti dalle )) (( disposizioni di cui all'articolo 6-bis) . )) 2. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle spese sostenute e ai compensi corrisposti dal 1 gennaio 1997. Le disposizioni del comma 1, lettere c) e d), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996; per le imprese che negli esercizi precedenti hanno dedotto quote di ammortamento finanziario di cui all'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in aggiunta a quelle di ammortamento di cui agli articoli 67 e 68 del medesimo testo unico, ai fini del residuo ammortamento, a norma dei predetti articoli 67 e 68, ovvero del successivo articolo 69, si considera gia' ammortizzato l'ammontare delle quote complessivamente dedotte; se tale ammontare supera il costo dei beni, l'eccedenza concorre a formare il reddito del predetto periodo di imposta. 3. Per i redditi sottoposti a tassazione separata, di cui all'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte, e' dovuto un versamento, a titolo di acconto, nella misura del 20 per cento. Il versamento e' effettuato nei termini e con le modalita' previsti per quello a saldo delle imposte sui redditi e si applica la disposizione recata dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, in materia di soprattasse per l'omesso o ritardato versamento delle imposte dovute. 4. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione (( pagati )) a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 ((per effettuare interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) )) dell'articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale. Nel caso di contitolarita' del contratto di mutuo, o di piu' contratti di mutuo, si applica quanto stabilito dal comma 1, lettera b) dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' e le condizioni alle quali e' subordinata la detrazione di cui al presente comma. (( 5. La disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 9, del )) (( decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e quella contenuta )) (( nell'articolo 42, comma 4, ultimo periodo, del testo unico )) (( delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente )) (( della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta )) (( dall'articolo 11, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, )) (( devono intendersi riferite esclusivamente, ai destinatari )) (( iscritti alle forme pensionistiche complementari )) (( successivamente alla data di entrata in vigore del decreto )) (( legislativo n. 124 del 1993. )) 6. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 24, dopo il quarto comma e' inserito il seguente: "Per i redditi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera h-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, valgono le disposizioni del precedente articolo e la ritenuta e' commisurata all'87,50 per cento dell'ammontare corrisposto."; b) nell'articolo 25, quarto comma, primo periodo, le parole: "commisurata al 70 per cento del loro ammontare lordo" sono sostituite dalle seguenti: "sulla parte imponibile del loro ammontare". 7. All'articolo 13, comma 10, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Si applica il comma 3 dell'articolo 16 del medesimo testo unico". 8. All'articolo 11, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: "Agli effetti del comma 10" sono sostituite dalle seguenti: "Agli effetti del comma 9".