Art. 1-bis.
Interpretazione autentica dell'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
 
(( 1. Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 26 del   ))
(( decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.   ))
(( 600, si intendono nel senso che le banche con sede nel          ))
(( territorio dello Stato e le filiali italiane di banche estere   ))
(( non devono operare alcuna ritenuta sugli interessi, premi ed    ))
(( altri frutti dalle stesse percepiti su depositi e conti         ))
(( intrattenuti presso banche con sede all'estero, ovvero presso   ))
(( filiali estere di banche italiane.                              ))