Art. 12.
                 Differimento e modifica di termini
                   in materia di pubblico impiego
 
  1.-2. (Soppressi).
  3.   Il  termine  del  31  dicembre  1996,  previsto  dal  comma  6
dell'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  in
materia  di  attribuzione temporanea di mansioni superiori, nel testo
sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 1996, n.  254,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1996, n. 365, e'
differito al 31 dicembre 1997.
(( 4. Per l'anno 1997 resta ferma la facolta' per l'Agenzia        ))
(( spaziale italiana (ASI), nei limiti delle disponibilita' di     ))
(( bilancio, di stipulare i contratti di cui all'articolo 16,      ))
(( comma 1, della legge 30 maggio 1988, n. 186.                    ))
  5. (Soppresso).
    5-bis. (( Ai dipendenti pubblici in posizione di fuori         ))
(( ruolo presso gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del       ))
(( decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, continua ad essere  ))
(( corrisposto lo stesso trattamento economico spettante al        ))
(( personale di pari qualifica dell'amministrazione di             ))
(( provenienza.                                                    ))