Art. 14.
                         Esecuzione forzata
             nei confronti di pubbliche amministrazioni
 
  1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici
completano   le   procedure   per   l'esecuzione   dei  provvedimenti
giurisdizionali e dei lodi arbitrali  aventi  efficacia  esecutiva  e
comportanti  l'obbligo  di  pagamento  di  somme  di  danaro entro il
termine di sessanta giorni dalla notificazione del titolo  esecutivo.
Prima  di  tale  termine  il creditore non ha diritto di procedere ad
esecuzione forzata nei confronti delle  suddette  amministrazioni  ed
enti, ne' possono essere posti in essere atti esecutivi.
  2. Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti
dal  comma  1,  il  dirigente responsabile della spesa, in assenza di
disponibilita'  finanziarie  nel  pertinente  capitolo,  dispone   il
pagamento  mediante  emissione  di  uno  speciale ordine di pagamento
rivolto all'istituto tesoriere, da  regolare  in  conto  sospeso.  La
reintegrazione  dei  capitoli  avviene  a  carico  del fondo previsto
dall'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n.  468,  in  deroga  alle
prescrizioni  dell'ultimo  comma. Con decreto del Ministro del tesoro
sono determinate le modalita' di emissione nonche' le caratteristiche
dello speciale ordine di pagamento previsto dal presente comma.
  3.  L'impignorabilita'  dei  fondi  di  cui  all'articolo   1   del
decreto-legge  25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni,
dalla lege  22  luglio  1994,  n.  460,  e'  estesa,  con  decorrenza
dall'esercizio  finanziario  1993,  anche  alle  somme  destinate  ai
progetti finanziati con il fondo nazionale di intervento per la lotta
alla droga, istituito con decreto del Presidente della  Repubblica  9
ottobre  1990, n. 309, (( alle somme destinate alle spese di missione
del  Dipartimento  della  protezione  civile  ))  nonche'  a   quelle
destinate  agli  organi istituiti dagli articoli 3, 4 e 6 della legge
24 ottobre 1977, n. 801.
  4. Nell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio  1994,  n.
313,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n.
460, dopo le parole: "Polizia  di  Stato"  sono  inserite  le  parole
",della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato".