Art. 16.
           Proroga della gestione del sistema informativo
                della Ragioneria generale dello Stato
 
  1.  In  via  transitoria  ed eccezionale, in attesa di una organica
disciplina legislativa che consenta lo  svolgimento  delle  attivita'
informatiche    del   Ministero   del   tesoro   sotto   la   diretta
responsabilita'  dell'amministrazione  interessata,  e  comunque  non
oltre  il  31  dicembre  1997,  per  assicurare  la continuita' delle
prestazioni del sistema informativo della Ragioneria  generale  dello
Stato,  e' data facolta' all'amministrazione stessa di rinnovare, per
un  periodo  di  quattro  mesi,  i  contratti  in   essere   per   la
manutenzione,  la  conduzione  e lo sviluppo del predetto sistema, in
scadenza il 31 dicembre 1996, alle stesse condizioni praticate per il
1996. Sui contratti rinnovati  viene  acquisito  il  solo  parere  di
congruita'  tecnico-economica  dell'autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione, che e' reso, in via  successiva,  entro  il
termine  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, ridotto alla meta'. Sulla base  del  predetto  parere  i
contratti potranno essere ulteriormente rinnovati fino al 31 dicembre
1997,   rinegoziandone,   in  conformita'  del  parere  medesimo,  le
condizioni contrattuali;  in  detta  rinegoziazione  e'  previsto,  a
carico  della societa' che gestisce il sistema informativo, l'obbligo
di attenersi, nell'affidamento degli appalti  di  lavori,  servizi  e
forniture  relativi  al  sistema  stesso,  alla normativa nazionale e
comunitaria riguardante gli organismi pubblici.