Art. 17. Credito agevolato all'editoria 1. A decorrere dall'anno 1997 e fino all'anno 2006 e' autorizzata la spesa di lire 35 miliardi annui ad integrazione del fondo di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogate per il quinquennio 1996-2000. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (( 1-bis. Un quinto del fondo di cui al comma 1 e' riservato alle )) (( imprese individuali che abbiano un volume di affari annuo )) (( inferiore ai cinque miliardi di lire. Qualora si verifichi una )) (( eccedenza della quota del fondo di cui al presente comma, essa )) (( viene utilizzata per far fronte alle richieste di finanziamento )) (( agevolato delle altre imprese editoriali. )) 1-ter. (( Al comma 194 dell'articolo 1 della legge 23 )) (( dicembre 1996, n. 662, sono aggiunti i seguenti periodi: "La )) (( misura dei contributi previdenziali previsti dal presente comma )) (( e' ridotta al 2 per cento in caso di contribuzioni e somme )) (( versate ai fondi integrativi di previdenza del settore )) (( editoriale stabilite da accordi collettivi nazionali che hanno )) (( acquisito forza di legge in attuazione della legge 14 luglio )) (( 1959, n. 741. Al relativo onere, valutato in lire 13 miliardi )) (( per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante )) (( corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini )) (( del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 del Ministero )) (( del tesoro per l'anno 1997, a tal fine parzialmente utilizzando )) (( l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei )) (( Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare )) (( con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio". ))