Art. 18.
        Oneri contributivi a carico delle aziende turistiche
 
  1.  Le  aziende turistiche di cui al numero 48 dell'elenco allegato
al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963,  n.  1525,
come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1995,  n.  378,  che abbiano assunto lavoratori a tempo parziale o in
forma stagionale dopo l'entrata in  vigore  della  legge  31  gennaio
1994, n. 97, sono equiparate, ai fini degli oneri previdenziali, alle
imprese  ed  ai  datori  di lavoro di cui all'articolo 18 della legge
medesima. Non sono pertanto dovuti all'INPS gli addebiti contributivi
relativi  al  periodo  intercorrente  tra  l'entrata  invigore  della
predetta  legge  31  gennaio  1994,  n. 97, e l'entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378.