Art. 2.
       Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto
 
  1.  Al  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo 3, che individua le prestazioni  di  servizi  ai
fini  dell'imposta  sul valore aggiunto, al secondo comma, numero 2),
dopo le parole: "e insegne" sono aggiunte le seguenti: ", nonche'  le
cessioni,  concessioni,  licenze  e  simili relative a diritti o beni
similari ai precedenti";
    b) nell'articolo 7, quarto comma, concernente la  territorialita'
dell'imposta:
    1)   alla   lettera   d),  dopo  le  parole:  "addestramento  del
personale," sono inserite le seguenti: "le prestazioni di servizi  di
telecomunicazione,"   e  dopo  le  parole:  "inerenti  alle  suddette
prestazioni" sono inserite le seguenti:  "o operazioni";
    2) alla lettera f), dopo la parola: "escluse"  sono  inserite  le
seguenti: "le prestazioni di servizi di telecomunicazione,";
    3)  dopo  la  lettera  f),  e'  aggiunta  la seguente: " f-bis le
prestazioni  di  servizi  di  telecomunicazione   rese   a   soggetti
domiciliati  o  residenti  fuori  del  territorio  della Comunita' da
soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita' stessa, ovvero
domiciliati o residenti nei  territori  esclusi  a  norma  del  primo
comma,  lettera  a),  si  considerano effettuate nel territorio dello
Stato  quando  i  servizi  sono  ivi  utilizzati.  Tali  servizi   si
considerano  utilizzati  nel  territorio  dello  Stato se in partenza
dallo stesso o quando, realizzandosi la prestazione tramite  cessione
di   schede   prepagate   o   di   altri  mezzi  tecnici  preordinati
all'utilizzazione  del  servizio,  la  loro  distribuzione   avviene,
direttamente  o  a  mezzo  di  commissionari, rappresentanti, o altri
intermediari, nel territorio dello Stato.";
    c)  nell'articolo  9,  primo  comma,  che  individua  i   servizi
internazionali non considerati effettuati nel territorio dello Stato,
il numero 10) e' abrogato;
    c-bis) (( nell'articolo 26, secondo comma, dopo le parole:   ))
(( "rescissione e simili" sono inserite le seguenti: "o per        ))
(( mancato pagamento in tutto o in parte a causa dell'avvio di     ))
(( procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste          ))
(( infruttuose";                                                   ))
    c-ter) (( nell'articolo 34, quarto comma, le parole: "10     ))
(( milioni" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti:   ))
(( "20 milioni";                                                   ))
    d) nell'articolo 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( 01) al comma 1, lettera c), le parole: "50 per cento" sono      ))
(( sostituite dalle seguenti: "53 per cento" e le parole: "per i   ))
(( libri diversi da quelli di testo scolastici per le scuole       ))
(( primarie e secondarie" sono soppresse;                          ))
    1)  il  settimo  comma, concernente l'esclusione dall'obbligo del
pagamento  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  per  le  cessioni  di
rottami, cascami e simili, e' sostituito dal seguente:
  "Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e non
ferrosi,  e  dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di
scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi
comprese anche quelle relative agli anzidetti beni  che  siano  stati
ripuliti,  selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti
ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto
e lo stoccaggio senza modificarne la natura,  sono  effettuate  senza
pagamento  dell'imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo
secondo. Agli effetti della limitazione  contenuta  nel  terzo  comma
dell'articolo    30   le   cessioni   sono   considerate   operazioni
imponibili.";
    2)  dopo  il  settimo  comma  sono  inseriti  i   seguenti:   "Le
disposizioni  del precedente comma si applicano anche per le cessioni
dei semilavorati di metalli non ferrosi di  cui  alle  seguenti  voci
della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:
     a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);
     b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);
     c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);
     d)  piombo  greggio,  raffinato,  antimoniale  e  in  lega (v.d.
78.01);
     e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);
    e-bis) (( stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01). ))
  Per le cessioni di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa,
di pelli, di vetri, di gomma e plastica, le disposizioni del  settimo
comma  si  applicano,  ((  sotto  la  responsabilita' del cedente, ))
sempreche' nell'anno solare  precedente  l'ammontare  delle  relative
cessioni  effettuate  da operatori dotati di sede fissa non sia stato
superiore a due miliardi di lire.";
    e) alla tabella A, parte terza, che individua i beni e i  servizi
soggetti  all'aliquota  dell'imposta sul valore aggiunto nella misura
del 10 per cento, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) nel numero 1) alla parola:  "asini"  e'  premessa  la  parola:
"Cavalli,";
    2) il numero 114) e' sostituito dal seguente:
   "114)   medicinali  pronti  per  l'uso  umano  o  veterinario,  ad
eccezione dei prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli
di medicazione di cui le  farmacie  devono  obbligatoriamente  essere
dotate secondo la farmacopea ufficiale;".
  2.  Fino  al 31 dicembre 1997, per le prestazioni di servizi aventi
ad  oggetto  la   realizzazione   di   interventi   di   manutenzione
straordinaria  degli  edifici,  di  cui all'articolo 31, primo comma,
lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta  sul  valore
aggiunto e' stabilita nella misura del 10 per cento.
  3.  Fino  al  31  dicembre 1997, l'aliquota dell'imposta sul valore
aggiunto del 16 per cento prevista dall'articolo 10, comma 2, lettera
b), del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  marzo  1995,  n. 85, concernente le
cessioni di animali vivi della specie bovina e suina e relative carni
e preparazioni, e' ridotta al 10 per cento.
  4.  Il  termine  del  31  dicembre 1996, previsto dall'articolo 14,
comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per  l'indetraibilita'
dell'imposta  sul  valore aggiunto relativa ad operazioni concernenti
taluni  ciclomotori,  motocicli,  autovetture   e   autoveicoli,   e'
prorogato al 31 dicembre 1999.
  5.  E  abrogato  il  comma  31 dell'articolo 8 della legge 11 marzo
1988, n.  67,  che  stabilisce  l'aliquota  dell'imposta  sul  valore
aggiunto  (( in misura ridotta )) limitatamente alle somministrazioni
di gas metano effettuate nei territori del Mezzogiorno.
  6.  Per  l'anno  1997  le  percentuali  di  compensazione  di   cui
all'articolo  34  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, recante il regime  speciale  per  i  produttori
agricoli  in  materia  di imposta sul valore aggiunto, sono stabilite
per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti:
    a) nella misura del 7,5 per cento per:  cavalli,  asini,  muli  e
bardotti,  vivi  (v.d.  01.01); animali vivi della specie suina (v.d.
01.03), ovina e caprina  (v.d.  01.04);  volatili  da  cortile  vivi;
volatili  da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d.
01.05 - ex  02.02);  conigli  domestici,  piccioni,  lepri,  pernici,
fagiani  e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana (v.d.
ex 01.06);
    b) nella misura del 6 per cento per: animali  vivi  della  specie
bovina, compresi gli animali del genere bufalo (v.d. 01.02).
  7.  Resta  fermo, anche per i prodotti indicati nel comma 6, quanto
stabilito dal primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  circa  la  determinazione
delle  percentuali  di  compensazione per gruppi di prodotti mediante
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali.
  8. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.  85,
e'  abrogata  la  lettera a), concernente l'aliquota dell'imposta sul
valore  aggiunto  nella  misura  del  4  per   cento   sui   prodotti
farmaceutici  di  cui al comma 1, lettera e), numero 2), del presente
articolo.
(( 8-bis. All'articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.   ))
(( 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,   ))
(( n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:                ))
(( a) nel comma 5, lettera b-ter), introdotta dall'articolo        ))
(( 4, comma 1, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, dopo le   ))
(( parole: "cessioni di" sono inserite le seguenti: "prodotti      ))
(( editoriali di antiquariato,";                                   ))
(( b) nel comma 6 le parole: "di prodotti editoriali di            ))
(( antiquariato," sono soppresse.                                  ))
 9.  La  disposizione  di  cui  all'articolo  1,  comma  3-bis),  del
decreto-legge  29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28  luglio  1989,  n.  263,  che  prevede  l'applicazione
dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per
cento  agli  ausili  relativi a menomazioni funzionali permanenti, si
applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a  facilitare
l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap
di  cui  all'articolo  3  della  legge  5  febbraio 1992, n. 104. Con
decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e  le
modalita'  alle  quali  e'  subordinata l'applicazione della predetta
aliquota.
(( 9-bis. Nell'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 agosto   ))
(( 1993, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 29      ))
(( ottobre 1993, n. 427, che individua gli acquisti non imponibili ))
(( o esenti dall'imposta sul valore aggiunto, le parole: "comma    ))
(( sesto" sono sostituite dalle seguenti: "commi settimo e         ))
(( ottavo".                                                        ))
 10. Le disposizioni del comma 1, lettera e), numero 2), si applicano
alle   forniture   eseguite  a  decorrere  dal  1  gennaio  1997.  Le
disposizioni del comma 1, lettera b), relative  alle  prestazioni  di
servizi  di telecomunicazione, hanno effetto a decorrere dal 1 aprile
1997.