Art. 21.
                  Vincolo di destinazione di quote
                    del Fondo sanitario nazionale
 
  1. Per le finalita' previste dal decreto legislativo 8 agosto 1991,
n.  257,  resta  ferma  per l'anno 1997 il vincolo di destinazione di
apposite  quote  del  Fondo  sanitario   nazionale   per   finanziare
l'integrazione  di  225  miliardi  di  lire  agli stanziamenti di cui
all'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n.  428,  come
modificati  dall'articolo  4, comma 14, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412.