Art. 23.
     Cessazione dell'intervento di cui all'articolo 7, comma 14
                della legge 22 dicembre 1986, n. 910
 
  1.  E'  posto  termine  alla realizzazione dell'intervento relativo
alla costruzione dei locali da adibire  a  scuola  della  Guardia  di
finanza  di  cui  al comma 14 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre
1986, n. 910. I rapporti convenzionali gia' perfezionati alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono risolti di  diritto,  con
pagamento  delle  prestazioni  effettivamente  rese alla stessa data,
oltre al rimborso delle spese sostenute.