Art. 24.
           Mutui per il pagamento a saldo delle passivita'
                          degli enti locali
 
  1.  All'articolo  89,  comma 5, del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, e' aggiunto, in fine, il seguente priodo: "Nel  caso  di
pagamento  definitivo  in misura parziale dei debiti l'ente locale e'
autorizzato ad assumere un  mutuo  a  proprio  carico  con  la  Cassa
depositi  e  prestiti  per  il  pagamento  a  saldo  delle passivita'
rilevate. A tale fine, entro (( 30 giorni )) dalla data  di  notifica
del  decreto  ministeriale  di  approvazione del piano di estinzione,
l'organo   consiliare   adotta   apposita   deliberazione,    dandone
comunicazione  all'organo straordinario di liquidazione, che provvede
al pagamento delle residue passivita' ad intervenuta  erogazione  del
mutuo  contratto  dall'ente.  La  Cassa  depositi e prestiti eroga la
relativa  somma  sul  conto   esistente   intestato   all'organo   di
liquidazione.  Analogo  mutuo puo' essere assunto in alternativa alla
vendita di immobili.".