Art. 26.
       Interventi in favore degli sfollati della ex Jugoslavia
 
  1.  A  valere  sulle  somme  destinate  alle  finalita'  di  cui al
decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge 24 settembre 1992, n. 390, e successive modificazioni ed
integrazioni, relativo ad inteventi in favore degli sfollati della ex
Jugoslavia, l'importo di lire 15 miliardi e' destinato a fronteggiare
le inderogabili esigenze di assistenza ai medesimi sfollati, ospitati
nei centri di accoglienza governativi.