Art. 27.
                Disposizioni in materia previdenziale
 
  1.  In  materia  di sgravi contributivi, a decorrere dal periodo di
paga in corso al 1 dicembre 1996 e  sino  al  30  novembre  1997,  lo
sgravio  si  applica  nelle  regioni  Campania,  Basilicata,  Puglia,
Calabria, Sicilia e Sardegna nella misura del sei per cento secondo i
criteri e le modalita' previste  dal  ((  decreto  del  Ministro  del
lavoro  e  della  previdenza  sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994. )) Per i nuovi  assunti
ad  incremento  delle unita' effettivamente occupate alla data del 30
novembre 1996, nel predetto periodo e nelle  ((  regioni  di  cui  al
primo periodo con l'aggiunta dell'Abruzzo e del Molise e' concesso ))
lo   sgravio   totale  di  cui  all'articolo  2  del  citato  decreto
ministeriale  5  agosto  1994.   La   presente   disposizione   trova
applicazoine  anche  per  i  territori  di cui all'articolo 5-bis del
decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 maggio 1995, n. 206.
  2.  L'inquadramento dei datori di lavoro secondo i criteri previsti
dall'articolo 49, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, ((  e  di
cui  all'articolo  2,  comma 215, )) della legge 23 dicembre 1996, n.
662, non ha effetto a decorrere dall'entrata in vigore della predetta
legge n. 88 del 1989 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini dell'obbligo
di iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di
aziende industriali (INPDAI), (( relativamente al personale dirigente
gia' iscritto all'INPDAI delle aziende inquadrate nel ramo  industria
con  provvedimento  anteriore  alla  data  di entrata in vigore della
medesima legge n. 88 del 1989 interessate  al  passaggio  al  diverso
settore.  Resta  salva,  successivamente  al 1999, la possibilita' di
tale personale di mantenere l'iscrizione all'INPDAI. ))
    2-bis. (( Nei casi in cui, per effetto del decreto del         ))
(( Minsitro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di      ))
(( concerto con il Ministro del tesoro, del 21 febbraio 1996,      ))
(( pubblicato nella    Gazzetta Ufficiale    n. 83 del 9 aprile    ))
(( 1996, attuativo dell'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto ))
(( 1995, n. 335, conseguano aumenti contributivi effettivi a       ))
(( carico dei datori di lavoro, i predetti aumenti sono applicati  ))
(( mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni  ))
(( con inizio dal 1 gennaio 1997.                                 ))
      2-ter. (( La disposizione del comma 2-bis si applica anche  ))
(( ai prosecutori volontari autorizzati con decorrenza successiva  ))
(( al 31 dicembre 1995.                                            ))
      2-quater. (( Nel caso in cui, anteriormente al 1 gennaio    ))
(( 1996, siano state determinate, con apposito provvedimento       ))
(( adottata ai sensi dell'articolo 6, primo comma, del decreto del ))
(( Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, la classe   ))
(( iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione      ))
(( imponibile per i soci di societa' e di enti cooperativi, anche  ))
(( di fatto, le aliquote contributive, trasferite dalle gestioni   ))
(( delle prestazioni temporanee al Fondo pensioni lavoratori       ))
(( dipendenti gestito dall'INPS dal decreto ministeriale di cui al ))
(( comma 2-bis del presente articolo, si calcolano sul salario    ))
(( convenzionale di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente  ))
(( della Repubblica n. 602 del 1970, per tutto il periodo di       ))
(( validita' del provvedimento medesimo, comunque non superiore a  ))
(( sei anni. Il medesimo criterio, per lo stesso periodo, si       ))
(( applica alle societa' ed enti cooperativi, anche di fatto, che, ))
(( avendo esercitato la facolta' di cui all'articolo 6, ultimo     ))
(( comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.  ))
(( 602 del 1970, provvedano alla revoca di tale facolta'; in       ))
(( mancanza di revoca si applicano le disposizioni previste dal    ))
(( comma 2-bis del presente articolo.                              ))
 3.  Agli  oneri  derivanti dal comma 1, valutati in lire (( 2.258 ))
miliardi si provvede:
    a) quanto a lire 1.650 miliardi, a carico dell'autorizzazione  di
spesa  di  cui  all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1994, n. 451, come rideterminata, ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera  d),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 663;
    b) quanto a lire 600 miliardi, a carico delle disponibilita'  per
l'anno   1997   del  Fondo  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla    legge    19   luglio   1993,   n.   236.   Conseguentemente:
l'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 1997  dall'articolo  1,
comma  4,  del  decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e'  ridotta  per
lire  300  miliardi;  il Fondo medesimo e' incrementato per lo stesso
anno per lire 300 miliardi. A tal fine  il  Ministro  del  tesoro  e'
autorizzato  a  contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e
prestiti, nell'ambito dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo  1
del   decreto-legge   23   ottobre  1996,  n.  548,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  20  dicembre  1996,  n.  641.  Le  somme
derivanti dai mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per  essere  riassegnate,  con  decreto  del  Ministro del tesoro, ad
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del  lavoro
e della previdenza sociale;
   b-bis) (( quanto a lire 8 miliardi, mediante parziale           ))
(( utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla applicazione    ))
(( dell'articolo 6-bis.                                            ))
  4.  Agli  oneri derivanti dal comma 2, valutati in lire 15 miliardi
per l'anno 1997, in lire 30 miliardi per l'anno 1998 ed  in  lire  45
miliardi  a  decorrere  dal 1999, si provvede mediante utilizzo delle
risorse del Fondo  di  cui  al  comma  3,  lettera  b),  intendendosi
corrispondentemente   ridotta   l'autorizzazoine   di  spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 510 del 1996.
  5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.