Art. 29.
           Contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi
         a fronte della rottamazione di analoghi beni usati
 
  1.  Alle  persone  fisiche  che  acquistano  in  Italia,  anche  in
locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica e che  consegnano
per  la  rottamazione un veicolo immatricolato in data anteriore al 1
gennaio 1987 (( o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi
i dieci anni dalla data di immatricolazione  ))  e'  riconosciuto  un
contributo statale fino a lire unmilionecinquecentomila per i veicoli
di  cilindrata  fino  a  1.300  centimetri  cubici  e fino a lire due
milioni per  i  veicoli  di  cilindrata  superiore,  sempre  che  sia
praticato  dal  venditore  uno  sconto  almeno  pari  alla misura del
contributo. Il  contributo  e'  corrisposto  dal  venditore  mediante
compensazione con il prezzo di acquisto.
 2. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 7 gennaio
1997  e  il  30 settembre 1997 (( e risultanti da contratto stipulato
dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo, )) a condizione
che: a) il veicolo acquistato sia un'autovettura o un autoveicolo per
trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1,  lettere  a)  e
c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolato
in  precedenza;  b)  il  veicolo  consegnato  per la rottamazione sia
un'autovettura o un  autoveicolo  per  trasporto  promiscuo,  di  cui
all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30
aprile  1992,  n.  285,  e che sia intestato, da data anteriore al 30
giugno 1996, allo stesso soggetto intestatario del veicolo nuovo o ad
uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo,
ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo,  che  sia
intestato  al  soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei
predetti  familiari;  c)  nell'atto  di  acquisto  sia  espressamente
dichiarato che il veicolo consegnato e' destinato alla rottamazione e
siano  indicate  le  misure  dello  sconto praticato e del contributo
statale di cui al comma precedente.
  3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo  nuovo,
il  venditore  ha  l'obbligo  di  consegnare  il  veicolo usato ad un
demolitore  e  di  provvedere  direttamente  o  tramite  delega  alla
richiesta  di  cancellazione  per  demolizione  al  pubblico registro
automobilistico.
(( 3-bis. I veicoli usati, di cui al comma 3, non possono essere   ))
(( rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case             ))
(( costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche       ))
(( convenzionati con le stesse al fine della messa in sicurezza,   ))
(( della demolizione, del recupero di materiali e della            ))
(( rottamazione.                                                   ))
  4.  Le  imprese  costruttrici  o  importatrici  del  veicolo  nuovo
rimborsano al venditore l'importo del contributo e  recuperano  detto
importo  quale  credito  di  imposta per il versamento delle ritenute
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualita' di
sostituto d'imposta sui redditi da  lavoro  dipendente,  dell'imposta
sul  reddito  delle  persone  fisiche, dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, dell'imposta locale sui  redditi  e  dell'imposta
sul  valore  aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui
viene  ((  richiesto  al   pubblico   registro   automobilistico   ))
l'originale del certificato di proprieta' e per i successivi.
  5.  Fino  al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui
e' stata emessa la fattura di  vendita,  le  imprese  costruttrici  o
importatrici  conservano  la seguente documentazione, che deve essere
ad essi trasmessa dal venditore:
    a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
    b) copia del libretto di circolazione e del foglio  complementare
del veicolo usato;
    c)  copia  della  domanda  di  cancellazione  per demolizione del
veicolo usato e originale del certificato  di  proprieta'  rilasciato
dal pubblico registro automobilistico;
    d)  certificato  dello  stato  di famiglia, nel caso previsto dal
comma 2, lettera b).
(( 5-bis. Fuori dell'ipotesi disciplinata dal comma 3, per         ))
(( l'annotazione nel pubblico registro automobilistico della       ))
(( cessazione dalla circolazione dei veicoli di cui all'articolo   ))
(( 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile ))
(( 1992, n. 285, immatricolati in data anteriore al 1 gennaio     ))
(( 1987 ed intestati a persone fisiche, non e' dovuta l'imposta di ))
(( bollo e gli emolumenti in favore dell'Automobile club d'Italia  ))
(( sono a carico del bilancio dello Stato, se la richiesta della   ))
(( formalita' e' presentata nel periodo compreso fra la data di    ))
(( entrata in vigore della legge di conversione del presente       ))
(( decreto ed il 31 dicembre 1998. Con decreto del Ministro delle  ))
(( finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia,     ))
(( sono stabilite le modalita' di corresponsione di detti          ))
(( emolumenti. Per conseguire i benefici indicati nel primo        ))
(( periodo, il richiedente la formalita' deve espressamente        ))
(( dichiarare, nel relativo modello, di non fruire del contributo  ))
(( statale di cui al comma 1; in caso di falsa dichiarazione i     ))
(( predetti benefici sono revocati di diritto.                     ))
  6.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di concerto con il Ministro delle finanze, possono
essere emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.
  7. (( All'onere derivante dalle disposizioni  di  cui  al  presente
articolo, valutato per l'anno 1997 in lire 160 miliardi, si fa fronte
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno   finanziario   medesimo,  all'uopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo  alla   Presidenza   del   Consiglio   dei
Ministri.))
  Il predetto importo e' iscritto su apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento
agli appropriati capitoli dell'entrata.
  8.  Con  provvedimenti  legislativi  di variazioni di bilancio, gli
eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare  derivanti  nel
triennio  1997-1999  dalle  maggiori entrate accertate in connessione
con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni  di
cui  al  presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa
contabile, essere acquisiti a reintegrazione (( dell'accantonamento))
di cui al comma 7.