Art. 29-bis.
Fondo per agevolare l'acquisto di automezzi per il trasporto pubblico
   locale a fronte della rottamazione di analoghi automezzi usati.
 
(( 1. E' costituito, presso il Ministero dei trasporti e della     ))
(( navigazione, per gli anni 1997 e 1998 un Fondo per agevolare    ))
(( l'acquisto di automezzi per il trasporto pubblico locale a      ))
(( fronte della rottamazione di analoghi automezzi usati. Il Fondo ))
(( ha una dotazione complessiva di lire 12,5 miliardi per ciascuno ))
(( dei suddetti anni.                                              ))
(( 2. A valere sul "Fondo" di cui al comma 1, e' erogato alle      ))
(( aziende pubbliche di trasporto che acquistano entro il 31       ))
(( dicembre 1998 automezzi per il trasporto pubblico locale e che  ))
(( consegnino per la rottamazione un analogo automezzo             ))
(( immatricolato in data anteriore al 1 gennaio 1982 un           ))
(( contributo pari al 10 per cento del prezzo d'acquisto lordo.    ))
(( 3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro         ))
(( sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di  ))
(( conversione del presente decreto, definisce, con proprio        ))
(( decreto, i criteri e le procedure per l'ammissione al           ))
(( contributo di cui al comma 2 e la relativa erogazione.          ))
(( 4. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente    ))
(( articolo, pari a lire 12,5 milairdi per ciascuno degli anni     ))
(( 1997 e 1998, si fa fronte mediante utilizzo di parte delle      ))
(( maggiori entrate derivante dalle disposizioni di cui            ))
(( all'articolo 6-bis.                                            ))