Art. 29-ter.
                 Disposizioni in materia di lotterie
 
(( 1. In caso di irregolarita' procedimentali nelle lotterie       ))
(( nazionali e in quella internazionale, che abbiano provocato un  ))
(( danno ai possessori dei biglietti, il Ministero delle finanze   ))
(( e' autorizzato a definire il rapporto anche a titolo            ))
(( transattivo, sentita una commissione nominata annualmente dal   ))
(( Ministro delle finanze, costituita da tre magistrati, e nel     ))
(( rispetto delle norme di contabilita' generale dello Stato.      ))
(( 2. Le maggiori somme eventualmente dovute, anche per le         ))
(( situazioni ancora in corso di definizione, fanno carico al      ))
(( fondo di riserva delle lotterie nazionali di cui all'articolo   ))
(( 23 del regolamento approvato con decreto del Presidente della   ))
(( Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive              ))
(( modificazioni.                                                  ))
(( 3. Le somme non riscosse da vincitori di lotterie nazionali     ))
(( sono attribuite all'erario.                                     ))