Art. 3.
               Disposizioni in materia di trascrizione
           di contratti preliminari e di imposte indirette
 
  1. Dopo l'articolo 2645 del codice civile, e' aggiunto il seguente:
(( "Art. 2645-bis (Trascrizione di contratti preliminari ). -      ))
(( 1.    I contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione  ))
(( di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4)        ))
(( dell'articolo 2643, anche se sottoposti a condizione o relativi ))
(( a edifici da costruire o in corso di costruzione, devono essere ))
(( trascritti se risultano da atto pubblico o da scrittura privata ))
(( con sottoscrizione autentica o accertata giudizialmente.        ))
   2. La trascrizione del contratto definitivo (( o di altro atto che
costituisca  comunque  )) esecuzione dei contratti preliminari di cui
al comma 1, ovvero della sentenza che accoglie la domanda diretta  ad
ottenere  l'esecuzione  in  forma specifica dei contratti preliminari
predetti, prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il
promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare.
(( 3. Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare     ))
(( cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno     ))
(( dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del        ))
(( contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla       ))
(( trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del     ))
(( contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque   ))
(( esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale ))
(( di cui all'articolo 2652, primo comma, numero 2).               ))
   4. I contratti  preliminari  aventi  ad  oggetto  porzioni  di  ((
edifici )) da costruire o in corso di costruzione devono indicare, ((
per essere trascritti, la superficie utile della porzione di edificio
e  la  quota del diritto spettante al promissario acquirente relativa
all'intero costruendo edificio espressa in millesimi. ))
(( 5. Nel caso previsto nel comma 4 la trascrizione e' eseguita    ))
(( con riferimento al bene immobile per la quota determinata       ))
(( secondo le modalita' di cui al comma stesso. Non appena         ))
(( l'edificio viene ad esistenza gli effetti della trascrizione si ))
(( producono rispetto alle porzioni materiali corrispondenti alle  ))
(( quote di proprieta' predeterminate nonche' alle relative parti  ))
(( comuni. L'eventuale differenza di superficie o di quota         ))
(( contenuta nei limiti di un ventesimo rispetto a quelle indicate ))
(( nel contratto preliminare non produce effetti.                  ))
   6. Ai fini delle disposizioni  di  cui  al  comma  5,  si  intende
esistente  l'edificio  nel quale (( sia stato )) eseguito il rustico,
comprensivo delle mura perimetrali delle singole  unita',  e  ((  sia
stata )) completata la copertura.".
(( 1-bis. All'articolo 2668 del codice civile e' aggiunto, in      ))
(( fine, il seguente comma:                                        ))
(( "Si deve cancellare la trascrizione dei contratti preliminari   ))
(( quando la cancellazione e' debitamente consentita dalle parti   ))
(( interessate ovvero e' ordinata giudizialmente con sentenza      ))
(( passata in giudicato".                                          ))
  2. Al comma 1 dell'articolo 2659 del codice civile, il numero 4) e'
sostituito dal seguente: "4) la natura e la situazione dei beni a cui
si  riferisce  il  titolo, con le indicazioni richieste dall'articolo
2826, (( nonche', nel caso previsto dall'articolo 2645-bis, comma  4,
la  superficie e la quota espressa in millesimi di cui a quest'ultima
disposizione )) ".
  3. Dopo l'articolo 2825 del codice civile, e' aggiunto il seguente:
   "Art. 2825-bis (Ipoteca sul bene oggetto di contratto  preliminare
).  -  ((  L'ipoteca  iscritta  su edificio o complesso condominiale,
anche  da  costruire  o  in  corso  di  costruzione,  a  garanzia  di
finanziamento  dell'intervento  edilizio ai sensi degli articoli 38 e
seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.   385,  prevale
sulla trascrizione ))
(( anteriore dei contratti preliminari di cui all'articolo         ))
(( 2645-bis,    limitatamente alla quota di debito derivante       ))
(( dal suddetto finanziamento che il promissario acquirente si sia ))
(( accollata con il contratto preliminare o con altro atto         ))
(( successivo eventualmente adeguata ai sensi dell'articolo 39,    ))
(( comma 3, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993. Se     ))
(( l'accollo risulta da atto successivo, questo e' annotato in     ))
(( margine alla trascrizione del contratto preliminare".           ))
  4. Dopo l'articolo 2775 del codice civile, e' aggiunto il seguente:
(( "Art. 2775-bis. (Credito per mancata esecuzione di              ))
(( contratti preliminari). -    Nel caso di mancata esecuzione del ))
(( contratto preliminare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis))
(( i crediti del promissario acquirente che ne                     ))
(( conseguono hanno privilegio speciale sul bene immobile oggetto  ))
(( del contratto preliminare, sempre che gli effetti della         ))
(( trascrizione non siano cessati al momento della risoluzione del ))
(( contratto risultante da atto avente data certa, ovvero al       ))
(( momento della domanda giudiziale di risoluzione del contratto o ))
(( di condanna al pagamento, ovvero al momento della trascrizione  ))
(( del pignoramento o al momento dell'intervento nella esecuzione  ))
(( promossa da terzi.                                              ))
(( Il privilegio non e' opponibile ai creditori garantiti da       ))
(( ipoteca relativa a mutui erogati al promissario acquirente per  ))
(( l'acquisto del bene immobile nonche' ai creditori garantiti da  ))
(( ipoteca ai sensi dell'articolo 2825-bis".                       ))
 5.  All'articolo  2780  del  codice  civile,  dopo  il numero 5), e'
aggiunto il seguente: "5-bis) i crediti  del  promissario  acquirente
per   mancata   esecuzione   dei   contratti   preliminari,  indicati
all'articolo 2775-bis.".
 6. All'articolo  72  del  regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,
concernente  gli effetti del fallimento in caso di vendita non ancora
eseguita dai contraenti, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  comma:
"Qualora  l'immobile  sia  stato  oggetto  di  preliminare di vendita
trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del  codice  civile  e  il
curatore,  ai  sensi del precedente comma, scelga lo scioglimento del
contratto, l'acquirente ha diritto di far valere il  proprio  credito
nel  passivo,  senza  che  gli sia dovuto il risarcimento del danno e
gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile  a
condizione   che   gli   effetti  della  trascrizione  del  contratto
preliminare  non  siano  cessati  anteriormente   alla   data   della
dichiarazione di fallimento.".
  7.  All'articolo  29  della  legge  25 giugno 1943, n. 540, recante
disposizioni in materia di imposte ipotecarie, nel primo comma,  dopo
il  numero  2),  e' aggiunto il seguente: "2-bis) le trascrizioni dei
contratti preliminari  non  piu'  produttive  degli  effetti  di  cui
all'articolo 2645-bis del codice civile.".
  8.  Nel  primo  comma  dell'articolo  12 del regio decreto 28 marzo
1929, n. 499, riguardante la pubblicita' dei diritti immobiliari,  le
parole:   "dall'articolo   20,  lettera  g)"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dall'articolo 20, lettere g) ed ((h) , limitatamente,  per
detta  lettera  h),  ai  contratti  preliminari  di  cui all'articolo
2645-bis del codice civile ed ai contratti sottoposti a  condizione".
))
(( 9. Il numero 4 del primo comma dell'articolo 106 della legge   ))
(( 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:            ))
(( "4 gli originali e le copie degli atti pubblici rogati e delle ))
(( scritture private autenticate in Stato estero prima di farne    ))
(( uso nel territorio dello Stato italiano, sempre che non siano   ))
(( gia' depositati presso un notaio esercente in Italia; sono      ))
(( esclusi dall'obbligo di deposito gli atti previsti              ))
(( dall'articolo 14, comma 2, della convenzione ratificata ai      ))
(( sensi della legge 2 maggio 1977, n. 342, per i quali e'         ))
(( previsto l'obbligo della trascrizione tavolare, e in tal caso   ))
(( si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 13-   ))
((    ter, 13-quater    e 13-quinquies,    del decreto-legge       ))
(( 27 aprile 1990, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla      ))
(( legge 26 giugno 1990, n. 165, riguardanti l'obbligo di indicare ))
(( il reddito fondiario dell'immobile oggetto dell'atto,           ))
(( intendendosi sostituito il giudice tavolare al pubblico         ))
(( ufficiale incaricato della trasmissione dell'atto all'ufficio   ))
(( distrettuale delle imposte dirette;".                           ))
  10.  Al  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  le imposte
ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31  ottobre
1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)   nell'articolo  2,  relativo  alla  base  imponibile  per  le
trascrizioni, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. In deroga alle disposizioni del comma 2, per la  trascrizione
dei contratti preliminari ai sensi dell'articolo 2645- bis del codice
civile l'imposta e' dovuta nella misura fissa";
    b)  nell'articolo  4  della  tariffa, dopo le parole: "di diritti
reali  immobiliari,"  sono  inserite  le  seguenti:  "dei   contratti
preliminari di cui all'articolo 2645-bis del codice civile,".
  11.  Nel  comma  4-bis  dell'articolo  25  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti l'imposta  sulle  successioni  e  donazioni,
approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, introdotto
dal  comma  28  dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
che stabilisce riduzioni di imposta per trasferimenti di azienda  nei
comuni  montani,  dopo le parole: "cinquemila abitanti" sono inserite
le seguenti: "o nelle frazioni con meno di mille  abitanti  anche  se
situate in comuni (( montani )) di maggiori dimensioni".
(( 11-bis. All'articolo 13 della tariffa delle tasse sulle         ))
(( concessioni governative annessa al decreto del Presidente della ))
(( Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto ))
(( del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995 pubblicato nella    ))
(( Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, dopo le         ))
(( parole: "(legge 19 ottobre 1991, n. 349)" sono aggiunte le      ))
(( seguenti: "e di prodotti fitosanitari".                         ))
  12.  Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642, recante la disciplina dell'imposta di bollo, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a)  nella  tariffa,  recante  l'indicazione  degli  atti soggetti
all'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro  delle
finanze  20  agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106
alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992:
    1) (soppresso);
    2) all'articolo 13,  comma  2-bis,  introdotto  dall'articolo  8,
comma  1,  lettera  b),  del  decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.  133,
concernente  gli estratti conto inviati dalle banche ai clienti, dopo
le parole: "decreto  legislativo  1  settembre  1993,  n.  385"  sono
inserite  le  seguenti: "nonche' estratti di conto corrente postale";
nella nota  3-ter,  dopo  le  parole  "ricevuti  dalle  banche"  sono
inserite   le   seguenti:   "nonche'  dagli  uffici  dell'Ente  poste
italiane";
    b) nell'articolo 7, primo comma,  della  tabella,  relativa  agli
atti  esenti  dall'imposta  di  bollo,  le parole: "ricevute ed altri
documenti relativi a conti correnti postali" sono soppresse.
  13. Nella lettera c) della tabella delle  tasse  per  contratti  di
trasferimento  di  titoli  o  valori, allegata alla legge 10 novembre
1954, n. 1079, come sostituita, da ultimo, per effetto  dell'articolo
7,  comma  1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'alinea  e'
sostituito  dalla  seguente:  "  c)  conclusi  tra agenti di cambio o
societa' di intermediazione mobiliare o banche".
(( 13-bis. Per i buoni postali fruttiferi emessi dall'Ente poste   ))
(( italiane le disposizioni di cui al decreto legislativo 1       ))
(( aprile 1996, n. 239, si applicano con riferimento ai titoli     ))
(( emessi a partire dal 1 gennaio 1997; per quelli emessi          ))
(( anteriormente a tale data continua ad applicarsi la previgente  ))
(( disciplina fiscale.                                             ))
  14. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
registro,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo 5, in materia di registrazione in termine  fisso
e  in  caso  d'uso,  al  comma  2,  secondo  periodo,  le parole: "ad
eccezione delle  locazioni  e  degli  affitti  e  relative  cessioni,
risoluzioni  e proroghe, esenti ai sensi dell'articolo 10, numero 8),
del decreto medesimo", sono sostituite dalle seguenti: "ad  eccezione
delle  operazioni  esenti  ai  sensi  dell'articolo  10, primo comma,
numeri 8) e 8-bis), dello stesso decreto";
    b)  nell'articolo  1,  comma  1,  della  tariffa,  parte   prima,
concernente  gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, dopo
il quarto periodo, e' aggiunto  il  seguente:  "Se  il  trasferimento
avente  per  oggetto  fabbricati  o  porzioni di fabbricato e' esente
dall'imposta  sul  valore  aggiunto  ai sensi dell'articolo 10, primo
comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre  1972,  n. 633, ed e' effettuato nei confronti di imprese che
hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la
rivendita di beni immobili, a condizione che  nell'atto  l'acquirente
dichiari che intende trasferirli entro tre anni: 1%";
    c)  nell'articolo  1 della tariffa, parte prima, dopo la nota II-
bis), e' aggiunta la seguente:  "II-ter).  Ove  non  si  realizzi  la
condizione,  alla  quale  e' subordinata l'applicazione dell'aliquota
dell'1 per cento, del ritrasferimento entro il triennio,  le  imposte
di   registro,  ipotecaria  e  catastale  sono  dovute  nella  misura
ordinaria e si rende applicabile una soprattassa  del  30  per  cento
oltre  agli  interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del
presente testo unico. Dalla scadenza del triennio decorre il  termine
per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione
finanziaria.".
  15.  Al  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  le imposte
ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31  ottobre
1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  nel comma 2 dell'articolo 10 le parole: "quarto periodo" sono
sostituite dalle seguenti: "quarto e quinto periodo";
    b) nella nota dell'articolo 1 della tariffa, le  parole:  "quarto
periodo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto e quinto periodo".