Art. 4. Disposizioni in materia di accise e di generi soggetti a monopolio fiscale 1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 3, comma 4, concernente il pagamento delle imposte sulla produzione e sui consumi, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il pagamento dell'accisa, fatte salve le disposizioni previste per i singoli prodotti, deve essere effettuato, per i prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo."; b) nell'articolo 26, concernente l'accertamento dell'accisa sul gas metano, il comma 8, come sostituito dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e' sostituito dal seguente: (( "8. L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base di )) (( dichiarazioni annuali contenenti tutti gli elementi necessari )) (( per la determinazione del debito d'imposta, che devono essere )) (( presentate dai soggetti obbligati entro il mese di febbraio )) (( dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Il pagamento )) (( dell'accisa deve essere effettuato in rate di acconto mensili )) (( entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi )) (( dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio e' effettuato )) (( entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si )) (( riferisce. Le somme eventualmente versate in piu' del dovuto )) (( sono detratte dal successivo versamento di acconto. )) (( L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere )) (( diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici e )) (( contabili disponibili". )) (( c) nell'articolo 55, concernente l'accertamento e la )) (( liquidazione dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, i )) (( commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente: )) (( "1. L'accertamento e la liquidazione d'imposta per le officine )) (( che producono energia elettrica a scopo di vendita e per le )) (( officine che producono energia elettrica per uso proprio, )) (( munite di misuratore, e' fatto dall'ufficio tecnico di )) (( finanza, competente per territorio, sulla base della )) (( dichiarazione di consumo annuale presentata dal fabbricante. La )) (( dichiarazione deve contenere i dati relativi ad ogni mese )) (( solare ed e' presentata entro il giorno 20 del mese di febbraio )) (( dell'anno successivo a quello cui si riferisce". )) (( d) nell'articolo 56, concernente il versamento dell'imposta di )) (( consumo sull'energia elettrica, i commi 2 e 3 sono sostituiti )) (( dai seguenti: )) (( "2. I fabbricanti versano l'imposta in rate di acconto entro il )) (( giorno 20 di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi )) (( dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio e' effettuato )) (( entro il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno successivo a )) (( quello cui si riferisce e sulla base dei dati consuntivi sono )) (( rideterminate le rate di acconto. Le somme eventualmente )) (( versate in piu' del dovuto sono detratte dal successivo )) (( versamento di acconto. )) (( 3. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere )) (( diverse rateizzazioni di acconto sulla base dei dati tecnici e )) (( contabili disponibili"; )) e) nell'articolo 56, il comma 3 e' sostituito dal seguente: " 3. I fabbricanti autorizzati a presentare la dichiarazione annuale versano l'imposta in rate di acconto mensili entro il giorno 20 di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio e' effettuato entro il giorno 20 del mese di febbraio e sulla base dei dati consuntivi sono rideterminate le rate di acconto. Le somme eventualmente versate in piu' del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto."; (( f) nell'articolo 57, comma 1, concernente la prestazione di )) (( garanzia relativamente al pagamento dell'imposta di consumo )) (( sull'energia elettrica, nel primo periodo le parole: "per un )) (( bimestre" sono sostituite dalle seguenti: "per un mese". )) 1-bis. (( La norma di cui al comma 3-bis dell'articolo 11 )) (( del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, deve )) (( intendersi applicabile dal 1 gennaio 1993. )) 2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gli introiti di cui al comma 1, lettera a), relativi ai prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese di gennaio 1997, sono versati interamente all'erario. La quota spettante alle regioni a statuto ordinario e' destinata all'incremento del Fondo sanitario nazionale per il finanziamento dell'assistenza farmaceutica per l'anno 1997; il limite di lire 9.600 miliardi, previsto dall'articolo 1, comma 36, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' elevato a lire 9.960 miliardi. 3. Ferme le competenze dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con decreto avente efficacia immediata, affinche' nei rapporti contrattuali fra compagnie petrolifere e gestori dei distributori di carburanti non siano introdotte clausole peggiorative rispetto alle modificazioni necessarie per l'applicazione di quanto previsto dal comma 1. 4. La disposizione della lettera b) del comma 1 ha effetto dal 1 febbraio 1997. In sede di prima applicazione, il pagamento dell'acconto e' dovuto contemporaneamente al versamento dell'imposta relativa ai consumi del mese di gennaio. (( 5. In sede di prima applicazione, il pagamento della rata di )) (( acconto dell'imposta di consumo sulla energia elettrica, da )) (( parte dei fabbricanti che gia' presentano la dichiarazione )) (( annuale, relativo al mese di gennaio, e' dovuto )) (( contemporaneamente al versamento della rata d'imposta relativa )) (( al bimestre precedente. Per i fabbricanti precedentemente )) (( soggetti a dichiarazione bimestrale, la rateizzazione d'acconto )) (( annuale decorre dal mese di febbraio 1997 ed e' suddivisa in 11 )) (( rate mensili di pari importo. )) 6. L'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo, stabilita nella misura di L. 1.022.280 per mille litri dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 1998. 7. Entro il 28 febbraio 1997, con provvedimenti del Ministro delle finanze in materia di generi soggetti a monopolio fiscale, sono assicurate maggiori entrate nette per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a lire 500 miliardi per l'anno 1997 e a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.