Art. 4.
                  Disposizioni in materia di accise
              e di generi soggetti a monopolio fiscale
 
  1.  Al  testo  unico  delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali  ed
amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  nell'articolo  3,  comma  4,  concernente  il pagamento delle
imposte  sulla  produzione  e  sui  consumi,  il  primo  periodo   e'
sostituito  dal  seguente:  "Il pagamento dell'accisa, fatte salve le
disposizioni previste per i singoli prodotti, deve essere effettuato,
per i prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese,
entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in  consumo
nel  periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del
mese successivo.";
    b) nell'articolo 26, concernente l'accertamento  dell'accisa  sul
gas  metano,  il  comma 8, come sostituito dall'articolo 11, comma 3,
del  decreto-legge  20  giugno  1996,   n.   323,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1996, n. 425, e' sostituito dal
seguente:
(( "8. L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base di   ))
(( dichiarazioni annuali contenenti tutti gli elementi necessari   ))
(( per la determinazione del debito d'imposta, che devono essere   ))
(( presentate dai soggetti obbligati entro il mese di febbraio     ))
(( dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Il pagamento    ))
(( dell'accisa deve essere effettuato in rate di acconto mensili   ))
(( entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi ))
(( dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio e' effettuato  ))
(( entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si  ))
(( riferisce. Le somme eventualmente versate in piu' del dovuto    ))
(( sono detratte dal successivo versamento di acconto.             ))
(( L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere        ))
(( diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici e   ))
(( contabili disponibili".                                         ))
(( c) nell'articolo 55, concernente l'accertamento e la            ))
(( liquidazione dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, i  ))
(( commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:                       ))
(( "1. L'accertamento e la liquidazione d'imposta per le officine  ))
(( che producono energia elettrica a scopo di vendita e per le     ))
(( officine che producono energia elettrica per uso proprio,       ))
(( munite di misuratore, e' fatto dall'ufficio tecnico di          ))
(( finanza, competente per territorio, sulla base della            ))
(( dichiarazione di consumo annuale presentata dal fabbricante. La ))
(( dichiarazione deve contenere i dati relativi ad ogni mese       ))
(( solare ed e' presentata entro il giorno 20 del mese di febbraio ))
(( dell'anno successivo a quello cui si riferisce".                ))
(( d) nell'articolo 56, concernente il versamento dell'imposta di  ))
(( consumo sull'energia elettrica, i commi 2 e 3 sono sostituiti   ))
(( dai seguenti:                                                   ))
(( "2. I fabbricanti versano l'imposta in rate di acconto entro il ))
(( giorno 20 di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi     ))
(( dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio e' effettuato  ))
(( entro il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno successivo a  ))
(( quello cui si riferisce e sulla base dei dati consuntivi sono   ))
(( rideterminate le rate di acconto. Le somme eventualmente        ))
(( versate in piu' del dovuto sono detratte dal successivo         ))
(( versamento di acconto.                                          ))
(( 3. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere     ))
(( diverse rateizzazioni di acconto sulla base dei dati tecnici e  ))
(( contabili disponibili";                                         ))
    e) nell'articolo 56, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "  3.  I  fabbricanti  autorizzati  a  presentare  la dichiarazione
annuale versano l'imposta in rate di acconto mensili entro il  giorno
20  di  ciascun  mese,  calcolate  sulla  base  dei consumi dell'anno
precedente. Il versamento a conguaglio e' effettuato entro il  giorno
20  del  mese  di  febbraio  e  sulla  base  dei dati consuntivi sono
rideterminate le rate di acconto. Le somme eventualmente  versate  in
piu' del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto.";
(( f) nell'articolo 57, comma 1, concernente la prestazione di     ))
(( garanzia relativamente al pagamento dell'imposta di consumo     ))
(( sull'energia elettrica, nel primo periodo le parole: "per un    ))
(( bimestre" sono sostituite dalle seguenti: "per un mese".        ))
    1-bis. (( La norma di cui al comma 3-bis dell'articolo 11      ))
(( del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con       ))
(( modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, deve          ))
(( intendersi applicabile dal 1 gennaio 1993.                      ))
  2.  In  deroga  a  quanto disposto dall'articolo 3, comma 12, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, gli  introiti  di  cui  al  comma  1,
lettera  a),  relativi  ai  prodotti  immessi  in  consumo  nei primi
quindici giorni del mese di gennaio 1997,  sono  versati  interamente
all'erario.  La  quota  spettante alle regioni a statuto ordinario e'
destinata  all'incremento  del  Fondo  sanitario  nazionale  per   il
finanziamento dell'assistenza farmaceutica per l'anno 1997; il limite
di  lire  9.600  miliardi,  previsto dall'articolo 1, comma 36, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' elevato a lire 9.960 miliardi.
  3. Ferme le competenze dell'Autorita' garante della  concorrenza  e
del   mercato,   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato dispone, con  decreto  avente  efficacia  immediata,
affinche'  nei  rapporti  contrattuali  fra  compagnie  petrolifere e
gestori dei distributori di carburanti non siano introdotte  clausole
peggiorative    rispetto    alle    modificazioni    necessarie   per
l'applicazione di quanto previsto dal comma 1.
 4. La disposizione della lettera b) del comma 1  ha  effetto  dal  1
febbraio   1997.   In   sede  di  prima  applicazione,  il  pagamento
dell'acconto e' dovuto contemporaneamente al versamento  dell'imposta
relativa ai consumi del mese di gennaio.
(( 5. In sede di prima applicazione, il pagamento della rata di    ))
(( acconto dell'imposta di consumo sulla energia elettrica, da     ))
(( parte dei fabbricanti che gia' presentano la dichiarazione      ))
(( annuale, relativo al mese di gennaio, e' dovuto                 ))
(( contemporaneamente al versamento della rata d'imposta relativa  ))
(( al bimestre precedente. Per i fabbricanti precedentemente       ))
(( soggetti a dichiarazione bimestrale, la rateizzazione d'acconto ))
(( annuale decorre dal mese di febbraio 1997 ed e' suddivisa in 11 ))
(( rate mensili di pari importo.                                   ))
  6.  L'aliquota  dell'accisa  sulla  benzina senza piombo, stabilita
nella misura di L. 1.022.280 per mille litri dall'articolo  5,  comma
2,   del  decreto-legge  1  luglio  1996,  n.  346,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  8  agosto  1996,  n.  428,  continua  ad
applicarsi fino al 31 dicembre 1998.
  7.  Entro il 28 febbraio 1997, con provvedimenti del Ministro delle
finanze in materia di  generi  soggetti  a  monopolio  fiscale,  sono
assicurate  maggiori  entrate  nette  per  il bilancio dello Stato in
misura non inferiore a lire 500 miliardi per l'anno 1997 e a lire 600
miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.