Art. 5.
               Disposizioni in materia di riscossione
 
  1.  Al  decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43,  concernente  il  servizio  di  riscossione  dei  tributi,   sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  nell'articolo  26,  comma  1,  primo periodo, concernente gli
obblighi del commissario governativo, dopo le parole: "come riscosso"
sono inserite le seguenti: ", salva la facolta' per il Ministro delle
finanze,  ((  d'intesa  con  il  Ministro  del   tesoro   e   sentita
l'amministrazione   regionale   interessata,   ))  di  stabilire,  in
situazioni particolari, l'esonero da tale obbligo,";
    b) nell'articolo  31,  comma  1,  lettera  c),  che  individua  i
soggetti  cui  puo'  essere conferita la concessione, dopo le parole:
"la gestione in concessione del servizio" sono inserite le  seguenti:
"ovvero di attivita' o compiti ad esso connessi o complementari,';
    c)  nell'articolo 34, concernente la conservazione dei ruoli, dei
registri e degli atti, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
  " 1-bis. Con decreto del  Ministro  delle  finanze  possono  essere
stabilite  particolari  modalita'  di  conservazione  dei  ruoli, dei
registri e degli atti da parte del Consorzio  nazionale  obbligatorio
tra  i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre
entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici.";
    d) nell'articolo  61,  relativo  ai  compensi  e  rimborsi  spese
spettanti  ai  concessionari  dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente
comma:
    "8-bis. Qualora si riduca, per effetto di disposizioni normative,
il numero dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli  enti
pubblici   riscossi   dai   concessionari   della  riscossione  e  di
conseguenza l'ammontare nazionale complessivo dei compensi in  misura
superiore  al dieci per cento, il Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro del tesoro, dispone, con  decreto  da  emanare  entro
centoventi  giorni dalla data in cui hanno effetto le riduzioni delle
riscossioni, la revisione  della  misura  dei  compensi  in  modo  da
assicurare  la  permanenza dell'equilibrio economico. La nuova misura
e' comunicata al concessionario che ha facolta' di recedere  a  norma
dell'articolo  18.  La facolta' di recesso e', altresi', esercitabile
qualora sia inutilmente decorso  l'ulteriore  termine  di  centoventi
giorni  dalla  data  entro la quale doveva essere emanato il predetto
decreto ministeriale.";
    e) nell'articolo 62,  comma  4,  primo  periodo,  concernente  la
dilazione  dei  versamenti, le parole da: "il Ministro delle finanze"
fino alla fine  del  periodo  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "il
direttore regionale delle entrate, quando l'incidenza di tali tributi
e'  pari  o  superiore al dieci per cento dell'ammontare dei compensi
erariali  percepiti  dal concessionario nell'anno precedente, concede
dilazioni per il versamento dell'intero importo per  un  periodo  non
superiore a ventiquattro mesi.";
   f) (soppressa).
  2.  All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n.  75,
relativo  all'invio  di  una  comunicazione  di avvenuta iscrizione a
ruolo in luogo della notificazione della cartella di pagamento,  come
modificato  dall'articolo  3, comma 74, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, la cifra: "100.000" e' sostituita dalla seguente: "600.000".
  3. Sono confermati, per l'anno  1997,  i  compensi  stabiliti,  per
ciascuna  concessione,  con  decreti  del  Ministro  delle finanze 30
novembre 1994, concernenti la  determinazione  dei  compensi  per  il
periodo  di  gestione  decennale  della  concessione  del servizio di
riscossione dei tributi, pubblicati nel supplemento ordinario  n.  28
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  49  del  28 febbraio 1995. Entro il 31
dicembre  1997  sono  stabiliti  i  nuovi  compensi  per  il  biennio
1998-1999  con  applicazione,  anche  per  i bienni successivi, degli
elementi di calcolo fissati sia nei commi 2  e  3  sia  nel  comma  8
dell'articolo  61  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43.
(( 3-bis. Per il trasferimento dei servizi di riscossione dei      ))
(( tributi e di tesoreria di cui al decreto legislativo 25         ))
(( febbraio 1995, n. 77, in materia di garanzia dell'occupazione e ))
(( del personale, gli enti locali, all'atto del trasferimento      ))
(( stesso, possono prevedere che siano applicate le norme di cui   ))
(( all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ))
(( gennaio 1988, n. 43, concernenti la regolamentazione del        ))
(( settore.                                                        ))
  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  recante  disposizioni  sulla  riscossione  delle  imposte   sul
reddito, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( 0a) all'articolo 19 e' aggiunto il seguente comma:              ))
(( "Per le imposte iscritte a ruolo dovute in base alle            ))
(( dichiarazioni annuali, regolarmente presentate ai fini delle    ))
(( imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ed in   ))
(( base alle liquidazioni periodiche per le quali non sono scaduti ))
(( i termini di presentazione annuale della relativa               ))
(( dichiarazione, con decreto da pubblicare nella    Gazzetta      ))
(( Ufficiale,    il Ministro delle finanze puo' eccezionalmente    ))
(( disporre nei confronti degli stessi soggetti indicati nel terzo ))
(( comma e su istanza dei medesimi l'applicazione degli interessi  ))
(( nella misura del 9 per cento annuo in luogo delle soprattasse e ))
(( delle pene pecuniarie, nonche' la rateazione del debito         ))
(( tributario fino ad un massimo di 12 rate";                      ))
    a) nell'articolo 28, secondo comma, primo periodo, riguardante le
modalita'  di  pagamento,  le parole: "non oltre il giorno dodici del
mese di scadenza della rata" sono soppresse;
    b) nell'articolo 30, terzo  comma,  concernente  l'indennita'  di
mora,  le  parole:  "cinque  giorni"  sono sostituite dalle seguenti:
"sedici  giorni,  ovvero  sessanta  giorni  se  l'imposta  e'   stata
liquidata  ai  sensi  degli  articoli 36-bis e 36-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,";
    b-bis) (( nell'articolo 52 il secondo comma e' sostituito      ))
(( dal seguente:                                                   ))
(( "L'opposizione non puo' essere proposta:                        ))
(( a) quando i mobili pignorati nella casa di abitazione del       ))
(( contribuente e negli altri luoghi a lui appartenenti, sui quali ))
(( si pretende di aver diritto, hanno formato oggetto di una       ))
(( precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore;  ))
(( b) dal coniuge e dai parenti e affini fino al terzo grado del   ))
(( contribuente o dei coobbligati, per quanto riguarda i mobili    ))
(( pignorati nella casa di abitazione del debitore o del           ))
(( coobbligato e negli altri luoghi a loro appartenenti, sempre    ))
(( che non si tratti di beni costituiti in dote ovvero dimostrino  ))
(( la proprieta' acquisita con atto pubblico o scrittura privata   ))
(( di data certa o per atto di donazione anteriori alla            ))
(( presentazione della dichiarazione o alla notifica dell'avviso   ))
(( di accertamento dell'imposta";                                  ))
    b-ter) (( al primo comma dell'articolo 60 le parole:           ))
(( "mediante raccomandata con avviso di ricevimento" sono          ))
(( sostituite dalle seguenti: "mediante collegamento telematico";  ))
(( c) nell'articolo 65, secondo comma, concernente beni            ))
(( pignorabili, sono apportate le seguenti modificazioni:          ))
(( 1) nel primo periodo le parole: "in virtu' di titolo di data    ))
(( anteriore a quella di consegna del ruolo all'esattore" sono     ))
(( sostituite dalle seguenti: "in virtu' di titolo avente data     ))
(( anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a       ))
(( ruolo";                                                         ))
(( 2) nel secondo periodo, le parole: "di data certa anteriore a   ))
(( quella di consegna del ruolo all'esattore" sono sostituite      ))
(( dalle seguenti: "di data anteriore all'anno cui si riferisce il ))
(( tributo iscritto a ruolo" e le parole: "alla stessa data" sono  ))
(( sostituite dalle seguenti: "allo stesso anno";                  ))
    d) nell'articolo 78, concernente l'onere di preventiva esecuzione
sui  beni  mobili  ed  ordine  delle  procedure immobiliari, il primo
comma, e' sostituito dal seguente: "Il concessionario puo'  avvalersi
cumulativamente  dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti
dalla legge quando l'ammontare del  credito  per  il  quale  si  deve
procedere  e'  superiore  a lire dieci milioni. Quando l'ammontare e'
inferiore  il  concessionario  puo'  procedere  all'esecuzione  sugli
immobili   soltanto  se  e'  risultata  infruttuosa  o  insufficiente
l'esecuzione sui beni mobili del debitore.";
    e) dopo l'articolo 91 e' inserito il seguente articolo:
(( "91-bis (Fermo dei veicoli a motore ed autoscafi).    -         ))
 1. Qualora in sede di riscossione coattiva  di  crediti  iscritti  a
ruolo  non  sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire
il pignoramento dei veicoli a motore e degli autoscafi di  proprieta'
del   contribuente  iscritti  nei  pubblici  registri,  la  direzione
regionale delle entrate ne dispone il fermo.
   2. Il provvedimento di fermo di cui al comma 1 si esegue  mediante
iscrizione  nei  registri  mobiliari  a  cura  del concessionario che
provvede, altresi', a darne comunicazione al debitore.
   3. Chiunque circoli con veicoli o autoscafi sottoposti al fermo e'
soggetto alla sanzione  prevista  dall'articolo  214,  comma  8,  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
   4.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze, di concerto con i
Ministri dell'interno  e  dei  lavori  pubblici,  sono  stabiliti  le
modalita',  i  termini  e  le  procedure  per  l'attuazione di quanto
previsto nel presente articolo.".
  5. Sono validi agli effetti  della  procedura  di  riscossione  dei
tributi  i  certificati,  le  visure  e  qualsiasi  atto  e documento
amministrativo rilasciati, tramite sistemi informatici o  telematici,
al  concessionario del servizio della riscossione dei tributi qualora
contengano apposita asseverazione del predetto  concessionario  della
loro provenienza.