Art. 6.
     Altre disposizioni in materia di contrasto all'evasione, di
            beni e diritti dello Stato e di funzionamento
                  dell'amministrazione finanziaria.
 
  1.  Il  risarcimento  del  danno  cagionato all'erario come diretta
conseguenza della mancata corresponsione dei tributi, nell'ambito del
procedimento  penale,   si   effettua,   sulla   base   di   apposita
dichiarazione,  mediante  versamento  irripetibile  al concessionario
della riscossione, che riversa i relativi importi nei  corrispondenti
capitoli  dello  stato  di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato.  Degli  importi  versati  si  tiene  conto   ai   fini   della
determinazione  delle  imposte,  sanzioni  e interessi dovuti in base
all'azione di accertamento tributario. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con i Ministri  di  grazia  e  giustizia  e  del
tesoro,  sono  determinati  il  contenuto  della  dichiarazione  e le
modalita' del versamento.
  2. Il  Ministero  delle  finanze  puo'  affidare  le  attivita'  di
recupero,   deposito,   redazione   dell'inventario,   alienazione  e
rottamazione di beni mobili iscritti in pubblici registri oggetto  di
provvedimento  definitivo  di  confisca  amministrativa ad uno o piu'
concessionari. Per la scelta del concessionario si applicano, in ogni
caso, le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
157, in materia di appalti pubblici di servizi.  I  rapporti  tra  il
Ministero  delle  finanze  e  il  concessionario sono disciplinati da
apposita convenzione onerosa per il concessionario medesimo, conforme
allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle finanze.
(( 3. Il comma 114 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,   ))
(( n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza       ))
(( pubblica, e' sostituito dal seguente:                           ))
(( "114. I beni immobili ed i diritti reali sugli immobili         ))
(( appartenenti allo Stato, situati nei territori delle regioni a  ))
(( statuto speciale, nonche' delle province autonome di Trento e   ))
(( di Bolzano, sono trasferiti al patrimonio dei predetti enti     ))
(( territoriali nei limiti e secondo quanto previsto dai           ))
(( rispettivi statuti. Detti beni non possono essere conferiti nei ))
(( fondi di cui al comma 86, ne' alienati o permutati".            ))
    3-bis. (( Le disposizioni di cui al comma 3 hanno efficacia  ))
(( a decorrere dal 1 gennaio 1997.                                ))
  4. Gli articoli 175 e 176 della  legge  22  aprile  1941,  n.  633,
riguardanti  l'imposizione  di  un  diritto  demaniale  sugli incassi
derivanti da rappresentazioni, esecuzioni e radiodiffusioni di  opere
di pubblico dominio, sono abrogati.
  5. L'attivita' degli uffici finanziari di cui alle tabelle allegate
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, e
non  ancora soppressi a norma dell'articolo 1 dello stesso decreto n.
644 del 1972, continua ad esplicarsi fino a data da  determinare  con
decreto del Ministro delle finanze.
  6. Per il pagamento del compenso a favore dei centri autorizzati di
assistenza  fiscale, previsto dall'articolo 78, comma 22, della legge
30 dicembre 1991, n. 413, a valere sul capitolo  3479  del  Ministero
delle   finanze,  relativo  alla  assistenza  prestata  nel  1996  ai
lavoratori  dipendenti  e   pensionati,   trovano   applicazione   le
disposizioni  di  cui  all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29
ottobre  1993,  n.  427,  che  prevedono  l'erogazione  del  predetto
compenso direttamente dalla amministrazione finanziaria.
 6-bis. (( All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,    ))
(( sono apportate le seguenti modificazioni:                       ))
(( a) la lettera a) del comma 206 e' sostituita dalla seguente:    ))
(( "a) i corsi di riqualificazione, aggiornamento e                ))
(( specializzazione sono organizzati su base regionale dal         ))
(( Ministero delle finanze";                                       ))
(( b) la lettera d) del comma 206 e' sostituita dalla seguente:    ))
(( "d) i corsi hanno contenuto teorico-pratico e vertono sulle     ))
(( materie attinenti ai profili professionali cui sono indirizzati ))
(( i corsi stessi";                                                ))
(( c) la lettera f) del comma 206 e' sostituita dalla seguente:    ))
(( "f) le commissioni per ciascun concorso sono nominate Ministro  ))
(( delle finanze";                                                 ))
(( d) il comma 207 e' sostituito dal seguente:                     ))
(( "207. I candidati che abbiano superato la prova selettiva di    ))
(( cui alla lettera b) del comma 206 sono utilizzati in via        ))
(( provvisoria presso l'ufficio di destinazione, con le funzioni   ))
(( inerenti al profilo cui era indirizzata la prova selettiva e    ))
(( con il relativo trattamento economico. La rinuncia              ))
(( all'immissione in servizio comporta la decadenza dal diritto di ))
(( ammissione ai corsi di cui alla lettera a) del comma 206. In    ))
(( sostituzione dei candidati decaduti subentrano gli idonei della ))
(( medesima graduatoria e, nel caso in cui il numero di coloro che ))
(( abbiano superato la prova selettiva sia inferiore al numero dei ))
(( posti disponibili, sono chiamati ad assumere servizio i         ))
(( candidati risultati idonei nella prova selettiva degli altri    ))
(( concorsi regionali, secondo l'ordine di una graduatoria unica   ))
(( nazionale compilata dal Ministero delle finanze. Il superamento ))
(( dei corsi costituisce condizione per la nomina in ruolo, che ha ))
(( decorrenza giuridica dalla data del provvedimento di            ))
(( approvazione della graduatoria della prova selettiva ed         ))
(( economica dalla data in cui ha avuto luogo la provvisoria       ))
(( immissione in servizio nella qualifica di nuovo inquadramento.  ))
(( Il personale che non supera il corso riassume il profilo        ))
(( professionale precedentemente rivestito e rientra nella sede di ))
(( provenienza, salvo richiesta di destinazione nella nuova sede   ))
(( in presenza di disponibilita' di organico.";                    ))
(( e) dopo il comma 208 e' inserito il seguente:                   ))
   "208-bis. (( Agli oneri relativi ai commi 206 e 207,            ))
(( valutati in lire 180 miliardi, si provvede utilizzando le       ))
(( risorse finanziarie disponibili a titolo di avanzo di           ))
(( amministrazione                                                 ))
(( del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle    ))
(( finanze, istituito con decreto del Presidente della Repubblica  ))
(( 17 marzo 1981, n. 211. Il Ministro del tesoro, su proposta del  ))
(( Ministro delle finanze, e' autorizzato a prelevare dal conto    ))
(( corrente intestato al fondo presso la Cassa depositi e prestiti ))
(( le somme destinate a far fronte agli oneri anzidetti e a        ))
(( disporne, con propri decreti, l'iscrizione, in termini di       ))
(( competenza e cassa, sugli specifici capitoli di spesa del       ))
(( Ministero delle finanze".                                       ))